Convalida dell’atto amministrativo e criteri di localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche (Cons. Stato n. 10284 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di convalida non richiede che l’organo competente ripercorra tutti gli aspetti del provvedimento originario, essendo sufficiente che dall’atto emergano chiaramente le ragioni di interesse pubblico e la volontà di sanare il vizio che inficia il provvedimento (nella specie, l’incompetenza del Comune). La finalità di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci non impone di allocare le nuove sedi in zone disabitate o prive di farmacie, né impone di evitare la sovrapposizione con le zone di pertinenza delle farmacie esistenti. Il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti è stabilito dalla legge solo per determinare il numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche per dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi, posto che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsiasi farmacia.

Il Fatto

Il Comune di Rovereto, sulla base dei dati ISTAT e dopo aver consultato le autorità locali, ha avviato la procedura per l’apertura di una nuova farmacia, individuando quale sede la frazione di Lizzana; con la medesima delibera ha modificato i confini delle zone farmaceutiche esistenti. Alcune farmacie private hanno impugnato la delibera, deducendo che il Comune ha agito oltre la propria competenza, poiché la legge provinciale attribuisce alla Provincia Autonoma la responsabilità di istituire nuove sedi, e contestando la localizzazione prescelta in quanto non conforme ai criteri di equa distribuzione del servizio.

Con sentenza n. 144 del 2020 il T.R.G.A. di Trento ha respinto il ricorso e condannato le farmacie alla rifusione delle spese. Il giudice di primo grado ha riconosciuto l’eccesso di potere del Comune, ma ha ritenuto che la successiva delibera provinciale avesse sanato il vizio attraverso la ratifica dell’operato comunale. Le farmacie hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la qualificazione della delibera provinciale come provvedimento di convalida. Le appellanti richiamano l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la convalida non si traduce in una semplice appropriazione formale dell’atto da parte dell’organo competente, ma postula l’esternazione delle ragioni di interesse pubblico, la menzione dell’atto da convalidare, l’indicazione del vizio e una chiara manifestazione dell’animus convalidandi. Nel caso concreto difetterebbero l’indicazione del vizio di incompetenza, la volontà espressa di eliminarlo e le ragioni pubblicistiche a sostegno.

Il Consiglio di Stato respinge la censura richiamando un principio consolidato: pur sussistendo la necessità di motivare il provvedimento di convalida, non è richiesto all’organo che convalida di ripercorrere tutti gli aspetti del provvedimento originale, essendo sufficiente che dall’atto emergano chiaramente le ragioni di interesse pubblico e la volontà di sanare l’atto (Consiglio di Stato Sez. IV, n. 2351 del 18.5.2017). Il collegio ritiene quindi che la delibera provinciale integri gli estremi della convalida, superando la tesi dell’avvenuta ratifica meramente formale.

Il secondo motivo concerne la localizzazione della nuova sede. Le appellanti sostengono che la sede dovesse essere collocata presso il dispensario di Marco, che serve un bacino di utenza superiore a 5.000 persone, di cui 3.000 residenti nella frazione, utenza per la quale l’istituzione di una farmacia era già prevista dalla pianta organica provinciale del 1991.

La Corte osserva che la finalità di garantire l’accessibilità del servizio non significa allocare le nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, né impone di evitare la sovrapposizione geografica e demografica con le zone delle farmacie preesistenti, dato che la riforma del 2012 prevede espressamente l’eventualità che le nuove zone incrivano sul bacino d’utenza di una o più sedi già istituite. Il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti vale solo a determinare il numero complessivo di farmacie spettanti al Comune, non a dimensionare con precisione le aree delle singole sedi (Consiglio di Stato, sent. n. 1659/2016): gli utenti restano liberi di rivolgersi a qualsiasi farmacia.

Le censure non sono pertanto idonee a scalfire la motivazione del T.A.R., che il collegio condivide. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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