Il rinnovo del porto d’armi richiede la valutazione concreta delle modalità di svolgimento dell’attività professionale, non l’applicazione rigida di criteri predeterminati (TAR Marche n. 759 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, ai sensi dell’art. 42 T.U.L.P.S., sono subordinati all’accertamento del “dimostrato bisogno”, rimesso alla valutazione discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza. Tale valutazione non può essere effettuata mediante l’applicazione rigida e automatica di criteri predeterminati in sede di riunione tecnica di coordinamento, ma deve considerare la complessiva situazione del richiedente, con particolare riguardo alle specifiche e concrete modalità di svolgimento dell’attività professionale. Il mutamento della veste giuridica dell’impresa e la prevalenza di un diverso codice ATECO nell’oggetto sociale non sono elementi decisivi quando l’interessato risulti comunque “persona qualificata” ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 309/1990 e l’autorizzazione ministeriale all’impiego di sostanze stupefacenti continui a essere intestata alla sua persona. I procedimenti autorizzativi disciplinati dal T.U.L.P.S. sono soggetti alle regole generali della legge n. 241/1990, ivi incluso l’obbligo di adeguata istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore unico e socio unico di una società e titolare di una ditta individuale operanti nella produzione di preparazioni diagnostiche in vitro, impugnava il diniego di rinnovo del porto di pistola per uso personale opposto dalla Prefettura. L’istanza era motivata dalla detenzione legale di sostanze stupefacenti per finalità scientifiche e industriali, dalla gestione degli allarmi notturni dello stabilimento e dalla residenza in una villa isolata già oggetto di furti. A seguito dell’ordinanza cautelare propulsiva del TAR, la Prefettura aveva riesaminato la domanda, confermando il diniego con un nuovo provvedimento, avverso cui il ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva che la valutazione del “dimostrato bisogno” non può essere condotta applicando in maniera rigida i criteri condivisi in una riunione tecnica di coordinamento, poiché le situazioni concrete possono non rientrare in alcuna casistica. Rilevano, invece, le specifiche modalità con cui l’interessato svolge la propria attività, che nel caso di specie risultavano immutate rispetto al passato: il ricorrente era rimasto “persona qualificata” ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 309/1990 e deteneva autorizzazioni ministeriali continuative nel tempo, indipendentemente dalla trasformazione della ditta individuale in società.
La Corte rileva il difetto di istruttoria e la contraddittorietà del nuovo diniego, che da un lato affermava di non aver rinnovato l’istruttoria e dall’altro negava l’emersione di profili di rischio attuale e concreto, senza considerare la documentazione prodotta dal ricorrente, ivi inclusi i report della società di vigilanza sugli interventi notturni. La circostanza che le denunce dell’interessato risalgano a oltre cinque anni prima, o che questi non abbia partecipato come teste in procedimenti penali, non costituisce elemento dirimente per escludere la sussistenza dell’attuale bisogno dell’arma.
Il Collegio precisa che l’attività di fabbricazione di prodotti chimici non era l’unica indicata nella visura camerale della società e che, comunque, il codice ATECO non ha valenza dimostrativa dell’attività effettivamente svolta. L’autorizzazione ministeriale alla detenzione di sostanze stupefacenti, essendo personale e non cedibile, continuava a far capo al ricorrente. La situazione di potenziale rischio in cui opera abitualmente l’interessato è rimasta identica, non rilevando né la professione in sé né l’eventuale pregresso rinnovo, ma il contesto concreto di svolgimento dell’attività.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR accoglie il ricorso e i motivi aggiunti, annulla il diniego e ordina alla Prefettura di rideterminarsi entro trenta giorni, alla luce dei principi espressi in motivazione e della giurisprudenza amministrativa in tema di cd. one shot temperato. Le censure relative alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 sono assorbite dall’accoglimento. Le spese sono eccezionalmente compensate.
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Nota della Redazione
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