Aggravante mafiosa e dolo intenzionale: motivazione carente sui fini di agevolazione (Cass. pen. Sez. I n. 28429 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale. La finalità perseguita dall’autore del delitto deve essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l’attività dell’associazione mafiosa e con la consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio. Nel reato commesso in forma concorsuale, l’aggravante si comunica al compartecipe consapevole della finalità perseguita dai concorrenti di agevolare il sodalizio, non essendo sufficiente la semplice consapevolezza dell’esistenza e dell’operatività dell’organizzazione e dell’appartenenza ad essa dei concorrenti in posizione apicale. La motivazione che fondi la circostanza sul solo contesto della guerra tra clan, senza approfondire l’aspetto soggettivo, è carente.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Nola aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del delitto di tentato omicidio aggravato, commesso nei confronti di un soggetto legato a un gruppo contrapposto nell’ambito della conflittualità tra clan camorristici del territorio nolano. Secondo i Giudici del merito, la responsabilità dell’imputato quale esecutore materiale dell’azione omicidiaria si fondava sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, sulle captazioni delle conversazioni della persona offesa e sulle risultanze del procedimento cosiddetto “Aliperti”.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi, deducendo vizi di motivazione sul giudizio di attendibilità delle chiamate in reità, sull’uso del giudicato esterno, sull’individuazione del contributo causale, sulla qualificazione del fatto come tentato omicidio, sull’aggravante mafiosa, sull’omesso esame della persona offesa e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato preliminarmente la questione processuale relativa all’omessa assunzione della testimonianza della persona offesa. La censura è stata ritenuta inammissibile, poiché dal verbale dell’udienza emergeva che la difesa e il pubblico ministero avevano rinunciato all’esame dibattimentale e il Tribunale aveva revocato l’ammissione della prova dichiarativa.
Quanto alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie, la Corte ha richiamato i principi consolidati in materia di art. 192, comma 3, cod. proc. pen., richiamando la necessità di verificarne la credibilità soggettiva, l’attendibilità intrinseca e la riscontrabilità oggettiva. Ha richiamato il precedente Sez. U n. 20804 del 29.11.2012, dep. 2013, Aquilina, secondo cui i riscontri devono provenire da fonti estranee alla chiamata, per evitare il fenomeno della circolarità della prova, e ha valorizzato l’autonomia genetica delle dichiarazioni dei due collaboratori, ritenute convergenti sul nucleo essenziale e riscontrate dalle captazioni della persona offesa.
La Corte ha poi escluso che la sentenza impugnata avesse attribuito valenza decisiva o rafforzativa alla condanna non irrevocabile dell’imputato per partecipazione ad associazione camorristica, successivamente riformata con assoluzione passata in giudicato. Ha ribadito che il contenuto delle intercettazioni captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa, può costituire fonte probatoria diretta della colpevolezza, richiamando Sez. 3 n. 10683 del 07.11.2023, dep. 2024, Mascia.
Il ricorso è stato invece accolto sul sesto motivo. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata, muovendo dall’erronea premessa che fossero state riconosciute entrambe le aggravanti previste dall’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., ha incentrato l’apparato giustificativo esclusivamente sulla circostanza che il fatto era un “agguato di camorra”, senza approfondire l’aspetto soggettivo dell’aggravante. Ha richiamato Sez. 3 n. 45536 del 15.09.2022, Coluccio e Sez. 3 n. 32126 del 18.04.2023, Brancato, rilevando che la motivazione non è conforme ai parametri richiesti.
La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente all’aggravante mafiosa e alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato assorbito. Nel resto il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.