Inammissibilità dell’appello aspecifico e preclusione delle questioni di merito (Cass. pen. Sez. 4 n. 19078 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di appello che contenga riferimenti a soggetti e fatti estranei al procedimento, nonché l’erronea indicazione della condotta contestata, è affetto da aspecificità intrinseca, integrando l’ipotesi di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la conseguente declaratoria di inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen. Tale declaratoria preclude l’instaurazione del rapporto processuale, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione difetta di ogni potere di riforma e non può pronunciarsi sulla fondatezza delle doglianze. Ne deriva che l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., inclusa la valutazione della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., presuppone l’esistenza di un valido rapporto di impugnazione, salvo l’ipotesi della sopravvenuta legge più favorevole. L’istituto del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., essendo logicamente dipendente da un gravame ammissibile, non può essere esaminato ove l’appello sia stato dichiarato inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Catania per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992. Il giudice territoriale ha rilevato che l’atto di impugnazione risultava affetto da gravi carenze: richiamava due appellanti diversi e fatti estranei al procedimento, quali il danneggiamento di una sbarra di un parcheggio, e conteneva riferimenti inconferenti alla posizione del ricorrente, incluso il richiamo a circostanze attenuanti generiche mai concesse.
Avverso tale ordinanza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione sulla declaratoria di inammissibilità, l’omessa valutazione d’ufficio della particolare tenuità del fatto e la mancata pronuncia sull’istanza di concordato.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha preliminarmente inquadrato la disciplina dell’inammissibilità dell’appello, richiamando l’art. 591 e l’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022. Tale ultima disposizione ha codificato il requisito della c.d. specificità “estrinseca” dei motivi, richiedendo che nell’atto siano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2017.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che l’erroneo riferimento al nome e al numero degli imputati e l’errata indicazione della condotta non costituiscono errori marginali, poiché concorrono a identificare la decisione impugnata. Un atto che potrebbe adattarsi a un’altra decisione riferibile ad altri soggetti è affetto da aspecificità intrinseca ed è comunque privo di un adeguato confronto con il provvedimento impugnato, integrando l’ipotesi di aspecificità estrinseca. Il motivo, pertanto, non supera il vaglio di ammissibilità.
In relazione al secondo e terzo motivo, la Corte ha osservato che l’inammissibilità dell’appello preclude l’instaurazione del rapporto processuale, rendendo impossibile la disamina di qualsivoglia questione. L’obbligo di declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. presuppone un valido rapporto di impugnazione, sicché il giudice non può rilevare d’ufficio il reato di particolare tenuità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 23428 del 2005 e dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, che limitano la rilevabilità d’ufficio alle sole ipotesi di applicazione della legge più favorevole. L’istituto del concordato, infine, è logicamente dipendente da un gravame ammissibile, poiché in assenza di motivi validi non vi è alcunché da accogliere.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello