Sequestro probatorio: interesse al riesame svincolato dalla restituzione (Cass. pen. Sez. III n. 838 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro probatorio, l’interesse dell’indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dall’interesse alla restituzione della cosa, poiché l’indagato ha diritto di chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile. Il decreto di sequestro probatorio, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto in modo specifico della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Deve escludersi che la misura sia illegittima per finalità meramente esplorative quando sussista una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Perugia, con ordinanza del 21 maggio 2024, dichiarava inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta nell’interesse di un indagato avverso il decreto di sequestro probatorio del PM di Spoleto del 15 aprile 2024. Il provvedimento riguardava opere e beni di interesse storico e archeologico, in relazione a reati in materia di beni culturali contestati ai sensi degli artt. 518-quater, 518-quaterdecies e 518-sexiesdecies cod. pen.
L’indagato aveva acquistato i beni e li aveva poi ceduti a terzi. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la sussistenza della propria legittimazione e del proprio interesse all’impugnazione e censurando, nel merito, la motivazione apparente del decreto quanto alle esigenze probatorie.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa della legittimazione dell’istante ad impugnare l’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio. Sul punto richiama la prevalente giurisprudenza di legittimità — Sez. 3, n. 18382 del 10.04.2024, Sez. 5, n. 34167 del 13.05.2019, Sez. 5, n. 8207 del 22.11.2017, Sez. 4, n. 6279 del 01.12.2005 — secondo cui, in caso di sequestro probatorio, l’interesse a proporre riesame prescinde dall’interesse alla restituzione della cosa, perché l’indagato può chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto entri nel materiale probatorio utilizzabile.
Superata la questione dell’interesse, la Corte esamina l’unico motivo, relativo alla violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. e alla dedotta motivazione apparente sulle esigenze probatorie. Il ricorrente sosteneva che il richiamo alla necessità di “sottoporre i predetti beni ad analisi ed eventuali consulenze tecniche indispensabili per accertare il contesto storico di appartenenza” nascondesse una finalità meramente esplorativa.
La Corte ritiene il motivo infondato. La ragione del sequestro è esplicitata nel provvedimento del PM e risponde all’esigenza di verificare se si tratti di materiale di interesse archeologico, sottoponendo i reperti ad attività tecnica. Il decreto soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza, che anche per il decreto di sequestro probatorio — pure se avente ad oggetto cose costituenti corpo di reato — esige una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, come affermato dalle Sezioni Unite n. 36072 del 19.04.2018.
La finalità è ravvisata nella necessità di sottoporre i reperti ad indagini tecniche per accertare il contesto storico di riferimento, anche nell’interesse dell’indagato ex art. 358 cod. proc. pen. Inoltre, in tema di sequestro probatorio, la misura non è illegittima per finalità meramente esplorative quando sussiste una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori (Sez. 6, n. 3187 del 07.01.2015): nella specie il sequestro è stato disposto in presenza di una comunicazione di notizia di reato circostanziata, con elementi dotati di gravità indiziaria in materia di beni culturali.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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