Convalida del Daspo: rileva l’orario di deposito in cancelleria (Cass. pen. Sez. III n. 9809 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di quarantotto ore entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida decorre dalla notifica del provvedimento all’interessato, in analogia con il termine concesso al pubblico ministero per richiedere la convalida. Il momento di emissione del provvedimento del giudice coincide con il deposito in cancelleria, e non con la data apposta in sede di materiale stesura dell’atto, poiché solo il deposito costituisce requisito formale della esternazione e determina la rilevanza intersoggettiva dell’atto processuale. L’inosservanza del termine integra nullità generale per violazione del diritto di difesa.

Il Fatto

Il Questore di Napoli, con decreto del 23.4.2024, ha imposto a un soggetto il divieto quinquennale di accesso agli impianti sportivi e il contestuale obbligo, per la stessa durata, di presentarsi presso gli uffici del Commissariato di residenza durante le partite della squadra indicata. Il provvedimento è stato notificato all’interessato il 25.4.2024 alle ore 9.25.

Il Gip del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27.4.2024, ha convalidato il decreto accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Il sottoposto ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la lesione del diritto di difesa: l’ordinanza di convalida risulta redatta alle ore 9.20 e depositata nella stessa data, con conseguente violazione del termine di quarantotto ore che la giurisprudenza fissa per consentire il contraddittorio cartolare, decorrente dalla notifica del decreto.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso per una ragione assorbente: nel provvedimento di convalida manca l’indicazione dell’orario del deposito, risultando dall’attestazione della Cancelleria soltanto la data del 27.4.2024. L’annotazione delle ore 9.20 apposta in calce all’ordinanza è mera annotazione interna all’atto e, come tale, priva del requisito della certezza.

Il collegio richiama il principio già affermato in una fattispecie relativa proprio al termine a difesa di quarantotto ore per la convalida di un Daspo: il momento di emissione di un provvedimento del giudice è quello in cui avviene il deposito presso la cancelleria, non quello della data inserita in sede di materiale stesura, perché il deposito è requisito formale della esternazione e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell’atto processuale (Sez. III n. 5621 del 08.07.2016; nello stesso senso Sez. II n. 1317 del 23.11.2004).

Da tale premessa la Corte ricava un principio generale dell’ordinamento: i provvedimenti del magistrato devono essere depositati in cancelleria o segreteria e la data dalla quale decorrono gli effetti giuridici è quella dell’avvenuto deposito, allorquando il giudice si libera del provvedimento affidandolo all’ausiliario, che lo completa con l’attestazione del deposito, destinata ad attribuire pubblica fede al compimento dell’atto formale (Sez. III n. 42520 del 24.10.2002).

Viene poi ribadito l’indirizzo consolidato sul termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica, analogo a quello entro cui il pubblico ministero può chiedere la convalida (Sez. III n. 86 del 19.11.2009; Sez. III n. 20776 del 15.04.2010; Sez. III n. 50456 dell’11.11.2015; Sez. III n. 6440 del 27.01.2016; Sez. III n. 20366 del 02.12.2020). La convalida non può intervenire prima del decorso di tale termine, e la sua inosservanza, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.

Nel caso concreto il decreto è stato notificato il 25.4.2024 alle ore 9.25 e la convalida risulta depositata ad orario imprecisato il successivo 27.4.2024: non è dunque possibile ritenere che l’emissione sia avvenuta dopo il decorso delle quarantotto ore. La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione, cui è circoscritta, in quanto attinente alla libertà personale, la convalida dell’autorità giudiziaria, mentre il divieto di accesso agli impianti, atipica misura interdittiva di competenza esclusiva dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, resta disciplinato dall’art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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