Prescrizione maturata prima dell’appello rilevabile d’ufficio in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 9807 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello, non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, non rende inammissibile il ricorso per cassazione. La causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in accoglimento del motivo proposto. È invece inammissibile il ricorso fondato su motivi generici, che ripropongono ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame, ed è tardiva la doglianza su vizi non dedotti come motivo di appello.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20/09/2024, riformò la decisione di primo grado che aveva ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di cui all’art. 171 ter, comma 2, lett. d), legge n. 633/1941 e di ricettazione, riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. e riducendo la pena.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la violazione degli art. 157 e 161 cod. pen. per essere il reato contestato al capo a) già prescritto al momento della sentenza di appello; la violazione dell’art. 648 cod. pen. per avere la Corte territoriale disatteso la versione difensiva; l’omessa applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i tre motivi e ne seleziona gli esiti. Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità: la sentenza di appello aveva preso in considerazione la versione difensiva e l’aveva disattesa con argomenti logici che il ricorso ignora del tutto. Il ricorrente ripropone le stesse ragioni già valutate dal giudice del gravame, senza la necessaria correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata. Il Collegio richiama il principio della inammissibilità del ricorso fondato su motivi non specifici, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il terzo motivo è tardivo. Dal riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata e non contestato, emerge che la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non aveva costituito oggetto del gravame. Il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente il riepilogo operato dalla Corte di appello; in assenza di contestazione, la censura risulta sollevata per la prima volta in sede di legittimità, dove non sono deducibili vizi non prospettati in precedenza.

È invece fondato il primo motivo. In relazione al reato contestato al capo a), considerato il periodo di sospensione intervenuto, il reato risulta prescritto alla data del 09/05/2024, dunque prima della sentenza impugnata. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 12602 del 2015: quando con il ricorso per cassazione è dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, non eccepita dalla parte nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata deve essere rilevata e dichiarata in sede di legittimità.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. la Corte ridetermina il trattamento sanzionatorio espungendo dalla pena la parte relativa al reato venuto meno. Annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) per estinzione del reato per prescrizione, dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena per il reato di cui al capo b).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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