Recidiva facoltativa e onere di motivazione specifica: la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. Sez. 2 n. 9817 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva facoltativa, il giudice è tenuto a fornire una specifica motivazione sia quando ne afferma la sussistenza sia quando la esclude, dovendo tale dovere ritenersi adempiuto anche con argomentazione succinta, purché dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. La valutazione del compendio probatorio e la scelta tra le diverse interpretazioni degli elementi di prova sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, ove la motivazione non sia apparente o illogica.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, unitamente a un coimputato, per il reato di ricettazione di un computer. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 18 febbraio 2025, confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza, il difensore del ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: la nullità della sentenza per violazione di legge, illogicità e apparenza della motivazione e travisamento probatorio, nonché l’esclusione della recidiva specifica reiterata infraquinquennale e la conseguente declaratoria di prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, esaminando separatamente i due motivi. In relazione al primo motivo, relativo al travisamento probatorio e alla illogicità della motivazione, la Corte ha rilevato la natura meramente fattuale delle censure proposte. Il ricorrente, infatti, non deduceva un vizio di motivazione, ma proponeva una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha precisato che al giudice di legittimità è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, richiamando il principio costante secondo cui la reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito costituisce operazione estranea al giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità in tema di recidiva facoltativa, secondo cui è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. Tale dovere risulta adempiuto quando, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello aveva riconosciuto la recidiva affermandone la sussistenza sulla base dell’accresciuta pericolosità sociale derivante dalla commissione del delitto, avuto riguardo ai numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico del ricorrente. Tale motivazione, ancorché sintetica, è stata ritenuta dalla Corte idonea ad assolvere agli obblighi valutativi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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