Collusione con estranei per frodare la finanza: reato di pericolo anticipato (Cass. pen. Sez. I n. 30336 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di collusione con estranei per frodare la finanza, di cui all’art. 3 della legge n. 1383 del 1941, è reato di pericolo a consumazione anticipata che si perfeziona nel momento stesso in cui è raggiunto l’accordo tra il militare della Guardia di Finanza e il terzo. Per la sua integrazione non è necessario che il finanziere eserciti attualmente il servizio d’istituto, essendo sufficiente la sola qualità di militare, né occorre che il terzo persegua un proprio vantaggio o un intento fraudolento. Irrilevante è altresì il concreto verificarsi del danno erariale: è sufficiente che la condotta infedele sia idonea a determinare il pericolo di compromissione dell’interesse erariale. Il giudice che dubiti della sproporzione della cornice edittale non può procedere a interpretazione adeguatrice che modifichi l’elemento oggettivo della fattispecie, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale.

Il Fatto

La Corte militare di appello di Roma, con sentenza del 22 ottobre 2025, in riforma della decisione del Tribunale militare di Napoli, ha giudicato il ricorrente — militare della Guardia di Finanza — colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 3 della legge n. 1383 del 1941 e 47 n. 2 c.p.m.p. per avere concesso in locazione due immobili senza stipulare regolari contratti, registrando fittizi contratti di comodato e percependo canoni in contanti senza ricevuta, così evadendo le imposte sul reddito.

Il giudice di primo grado aveva invece assolto l’imputato, ritenendo sproporzionata la cornice edittale e operando una interpretazione adeguatrice della norma. Avverso la sentenza di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la necessità dell’interesse del terzo, la mancanza del dolo e l’erronea valorizzazione del procedimento disciplinare.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 3 della legge n. 1383 del 1941 punisce tre distinte condotte del militare della Guardia di Finanza: la commissione di una violazione finanziaria costituente delitto, la collusione con estranei per frodare la finanza e l’appropriazione di valori. La fattispecie contestata è la seconda, i cui elementi costitutivi sono l’accordo tra il militare e un estraneo all’amministrazione militare e la finalizzazione alla frode alla finanza.

Quanto all’assenza di un interesse del terzo, la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il reato è istantaneo e si consuma nel momento in cui l’accordo è raggiunto, per il solo fatto di averlo concluso. Le Sezioni unite — e in particolare Sez. I n. 12943 del 29.1.2014 — hanno chiarito che per la configurabilità del delitto non è necessario che il finanziere eserciti attualmente il servizio d’istituto, essendo sufficiente la qualità di militare. Una volta intervenuto l’accordo, il reato è già perfetto, perché l’incontro delle volontà ha determinato la definitiva e non più riparabile rottura del rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione.

Il Collegio richiama poi la Sez. I n. 13642 del 23.11.2021, dep. 2022, Rv. 283084, che ha precisato come la punibilità della condotta collusiva non possa prescindere dall’esistenza in fatto dell’accordo tra il militare e il terzo, chiarendo che esso si realizza anche quando l’interesse finale al risparmio di spesa è esclusivamente del militare. Rispetto alla tutela dell’interesse presidiato dalla norma è dunque irrilevante il soggetto che dell’accordo beneficia. Ne deriva che il reato assume la fisionomia di reato di mero pericolo, per la cui integrazione non occorre il raggiungimento dello scopo fraudolento.

Quanto al profilo soggettivo, la Corte osserva che la finalità di frode è stata correttamente individuata da entrambi i giudici di merito. Il solo fatto che il ricorrente potesse vantare crediti d’imposta per spese di ristrutturazione non esclude il dolo, poiché il cittadino è sempre tenuto al pagamento delle imposte dovute e spetta all’amministrazione finanziaria calcolare ex post l’eventuale detrazione. L’omessa motivazione sull’accordo concernente una futura compravendita non è causa di annullamento, essendo l’argomento difensivo manifestamente infondato.

Infine, sul secondo e terzo motivo, la Corte ribadisce che il giudice di primo grado, applicando una interpretazione adeguatrice, aveva modificato l’elemento oggettivo del reato, inserendo la violazione dei doveri d’ufficio non prevista dalla norma. Tale opzione ermeneutica, incompatibile con la certezza del diritto, avrebbe imposto la questione di legittimità costituzionale, non la disapplicazione della norma. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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