Contributo di solidarietà della Cassa commercialisti illegittimo senza base legislativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21949 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà introdotto da un ente previdenziale privatizzato con atto regolamentare su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti è illegittimo. Esso incide su un diritto soggettivo già perfezionato con una trattenuta esterna ai criteri di determinazione del trattamento e si risolve in una prestazione patrimoniale imposta che solo il legislatore può introdurre, in forza della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. Il D.Lgs. n. 509/1994 non ha attribuito ai regolamenti delle Casse professionali il carattere di regolamenti di delegificazione, sicché essi non possono derogare a fonti primarie né al principio del pro rata. La richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute è infine soggetta alla prescrizione decennale ordinaria, non a quella quinquennale, difettando il carattere di liquidità ed esigibilità del credito.
Il Fatto
Un professionista iscritto alla Cassa previdenziale dei dottori commercialisti otteneva dal giudice di primo grado la declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul proprio trattamento pensionistico in base all’art. 22 del Regolamento dell’ente, rinnovato con successive delibere, con condanna dell’ente alla restituzione delle somme trattenute nel limite della prescrizione decennale.
La Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame proposto dalla Cassa. Avverso tale pronuncia l’ente propone ricorso per cassazione su tre motivi, deducendo la legittimità del prelievo in ragione dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti privatizzati e la natura quinquennale del termine prescrizionale. Il professionista resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, scrutinati congiuntamente, sono infondati. Il Collegio richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, che ha distinto tra professionisti con pensione maturata prima della riforma del 2006 — per i quali il principio del pro rata opera in modo rigoroso secondo la formulazione originaria dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 — e pensionati successivi, rispetto ai quali rilevano gradualità ed equità fra generazioni secondo il contenuto chiarificatore dell’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013. Resta fermo il principio della riserva di legge: gli atti dell’ente, pur non vincolati ai tipi originari, non possono derogare a norme primarie.
Assume rilievo centrale il precedente Cass. n. 31875 del 2018, che ha ritenuto illegittimo il contributo adottato dall’ente previdenziale privatizzato allorché imponga una trattenuta sul trattamento pensionistico già determinato. Il D.Lgs. n. 509/1994 non ha conferito ai regolamenti delle Casse natura di regolamenti di delegificazione, sicché è loro precluso sostituire disposizioni legislative statali.
Esula dal novero dei provvedimenti adottabili (numerus clausus) quello che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento, introduce una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su pensioni già quantificate. Tale prelievo si configura come prestazione autonoma, non come correttivo del trattamento, ed è riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 12122/2023, n. 9914/2023, n. 19711/2017) conferma che l’autonomia dell’ente “non è legibus soluta”.
Quanto alla sostenibilità, il richiamo all’art. 24 d.l. n. 201/2011 non è pertinente: si tratta di istituti diversi per natura, funzione e soggetti emittenti, avendo il contributo legislativo carattere eccezionale e biennale e presupponendo l’inerzia dell’ente.
Anche il terzo motivo è infondato. La prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone liquidità ed esigibilità del credito posto a disposizione dell’assicurato. Incontestato l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione soggiace all’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 31527/2022). L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta consequenziale a una misura patrimoniale illegittima.
Nota della Redazione
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