Conversione della pena pecuniaria: insolvenza e detenzione domiciliare sostitutiva (Cass. pen. Sez. I n. 34002 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione della pena pecuniaria non pagata, l’insolvenza — cioè l’inadempimento colpevole, non giustificato dallo stato di insolvibilità — comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva ai sensi dell’art. 102 della legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150/2022. L’insolvibilità, intesa come impossibilità economica e patrimoniale del condannato al momento dell’esecuzione, impone invece la conversione nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’art. 103 della legge n. 689 del 1981. La declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, in caso di insolvenza per pene pecuniarie principali, la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva, opera come ius superveniens e impone l’annullamento con rinvio del provvedimento che abbia negato tale possibilità.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza di Messina, con provvedimento del 24 gennaio 2026, aveva convertito in sessantuno giorni di semilibertà sostitutiva la multa di euro 15.000,00 inflitta al condannato con sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dell’11 marzo 2025, divenuta esecutiva il 29 marzo 2025. La conversione era stata disposta ai sensi dell’art. 102 della legge n. 689 del 1981, per il mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine di legge.

Il condannato propose opposizione. Il magistrato di sorveglianza la dichiarò inammissibile, rilevando che non era stata prospettata in concreto una impossibilità di pagamento legata alle condizioni economiche. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, dolendosi in particolare della mancata attivazione dei poteri istruttori, dell’omessa verifica delle condizioni economiche, del difetto di motivazione sulla sanzione richiesta e della scelta della semilibertà sostitutiva in luogo del lavoro di pubblica utilità e della detenzione domiciliare sostitutiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione delle pene sostitutive come vere e proprie pene, e non come semplici modalità esecutive: per il loro carattere afflittivo, per la convertibilità nella pena sostituita residua e per lo stretto collegamento con la fattispecie penale, esse sono soggette alla disciplina dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. Ne deriva l’applicabilità, ratione temporis, degli artt. 102 e 103 della legge n. 689 del 1981 come modificati dalla riforma Cartabia, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 11397 del 1995 e, per le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, la Sez. V n. 45583 del 2024 e la Sez. V n. 33149 del 2024.

Su questa base il Collegio ricostruisce il nuovo assetto normativo. L’art. 102 prevede che il mancato pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva, con ragguaglio secondo l’art. 135 cod. pen. e limiti di durata. L’art. 103 dispone invece che, quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato rendono impossibile il pagamento, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.

La distinzione è netta: l’insolvenza, cioè l’inadempimento colpevole, segue l’art. 102 e conduce alla semilibertà sostitutiva; l’insolvibilità, cioè l’inadempimento incolpevole determinato dalle disagiate condizioni del condannato al momento dell’esecuzione, segue l’art. 103 e conduce al lavoro di pubblica utilità o alla detenzione domiciliare sostitutiva.

Quanto ai primi tre motivi, la Corte li ritiene infondati. Nel caso concreto il condannato non aveva rappresentato né documentato la propria insolvibilità, limitandosi a richiamare lo stato di detenzione: il provvedimento impugnato aveva perciò motivato in modo adeguato sulla genericità delle allegazioni difensive. Tali motivi sono respinti.

Sui restanti motivi rileva invece lo ius superveniens. La Corte costituzionale, sentenza n. 54 del 2026, pubblicata dopo il provvedimento impugnato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva, come già previsto per l’insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi.

L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al magistrato di sorveglianza di Messina, perché valuti in piena autonomia la possibilità della conversione nella detenzione domiciliare sostitutiva; il ricorso è respinto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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