Destrezza esclusa se manca la vigilanza sul bene sottratto (Cass. pen. Sez. V n. 33998 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante della destrezza, di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., non è configurabile quando l’agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa non provocata da lui o da suoi complici, né quando la persona offesa non eserciti alcuna vigilanza sul bene sottratto. La destrezza postula una particolare capacità operativa, di agilità o rapidità motoria oppure di sforzo psichico nell’applicazione di astuzia o avvedutezza, superiore a quella necessaria per consumare il furto e idonea a eludere la normale vigilanza. Ove lo stratagemma dell’agente valga soltanto a procurargli l’accesso a un luogo interdetto al pubblico, resta estraneo il requisito della destrezza. L’eliminazione della circostanza impone la rideterminazione del trattamento sanzionatorio con rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, proscioglieva l’imputata per difetto di querela in relazione a due episodi di furto e ne confermava la condanna per il furto consumato commesso in danno della persona offesa, rideterminando la pena. Avverso tale pronuncia l’imputata proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi con i quali contestava l’affermazione di responsabilità, la configurabilità dell’aggravante della destrezza, il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., il giudizio di bilanciamento e la severità della pena.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, senza partecipazione delle parti. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto; la difesa ha depositato memoria di replica.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato nei soli limiti della circostanza aggravante della destrezza. Il primo motivo, relativo all’affermazione di responsabilità, è inammissibile: la stessa si fonda sui filmati di videosorveglianza e sulle dichiarazioni della persona offesa, che ha riconosciuto l’imputata; le censure difensive risultano generiche e versate in fatto.
Il secondo motivo è invece fondato. La ricostruzione dei giudici di merito attestava che l’imputata, con la scusa di recarsi in bagno, si era introdotta nella zona riservata al personale e si era impossessata del denaro prelevandolo dalla borsa della persona offesa, collocata in un armadietto. Il percorso argomentativo della Corte muove dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 34090 del 2017, Quarticelli.
Da tale arresto si ricava che la destrezza consiste in abilità o sveltezza dell’agente, prima o durante l’impossessamento, idonea a eludere la normale vigilanza dell’uomo medio sul bene. La giurisprudenza riconduce a due categorie le condotte integranti l’aggravante: la prima valorizza l’agilità o rapidità motoria, tipica del borseggio; la seconda fa leva sullo sforzo psichico nell’applicazione di astuzia o avvedutezza e implica un agire sull’attenzione altrui.
Solo su questa seconda categoria si innesta la decisione delle Sezioni Unite: l’aggravante sussiste quando la distrazione della vittima sia provocata dall’agente o da suoi complici, creando condizioni favorevoli per allentare la sorveglianza. È invece esclusa quando l’agente non crei tali condizioni ma si limiti a percepirle nella realtà esterna e a volgerle a proprio favore.
Nella specie, secondo la stessa ricostruzione del fatto, la persona offesa non esercitava alcuna vigilanza sul bene sottratto, che si trovava in un locale diverso da quello aperto al pubblico. Lo stratagemma dell’imputata è valso non a provocare una disattenzione, ma a procurarsi l’accesso in luoghi interdetti al pubblico. La Corte osserva pertanto che sarebbe semmai ravvisabile la diversa circostanza del mezzo fraudolento — per la definizione richiama Sez. U n. 40354 del 2013 — non contestata né riconosciuta nei precedenti gradi e non accertabile per la prima volta in sede di legittimità.
Il terzo motivo, sull’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato: la difesa non adduce elementi concreti e incorre in contraddizione. Il quarto e il quinto motivo, su bilanciamento e pena, restano assorbiti. Da ciò l’annullamento limitato all’aggravante della destrezza, che viene eliminata, e in relazione al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; il ricorso è rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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