Trattenimento di atti giudiziari inviati al detenuto in regime differenziato (Cass. pen. Sez. I n. 34003 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell’autenticità dell’atto da parte dell’autorità giudiziaria o del difensore medesimo. Si tratta di un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell’assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite. Anche l’esercizio delle prerogative difensive va inquadrato in un assetto regolativo mirante a evitare forme di abuso, poiché non ogni comunicazione con il difensore è in astratto consentita.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza disponeva il trattenimento di una missiva inviata da un’avvocata a un detenuto ristretto presso una casa di reclusione, missiva recante allegata copia di una sentenza della Corte di cassazione di oltre mille pagine. Il detenuto proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza, che lo rigettava. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, deducendo la violazione degli artt. 18-ter Ord. pen., 111 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente, la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché il travisamento circa la pretesa illeggibilità del provvedimento del magistrato di sorveglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina della corrispondenza dei detenuti dettata dall’art. 18-ter Ord. pen. e dall’art. 38 reg. esec. ord. pen., ricordando che il trattenimento presuppone una situazione di pericolo concreto per le esigenze di indagini, prevenzione, ordine e sicurezza, da motivare con elementi concreti. Richiama sul punto Sez. 1, n. 39497 del 7/07/2023 e, per il regime speciale, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018 e Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012.

Il Collegio distingue poi la nozione di corrispondenza in senso stretto, limitata alle comunicazioni del pensiero a persone determinate, dalla trasmissione di supporti materiali contenenti informazioni di soggetti diversi dal mittente o dal destinatario, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 2017 e i precedenti Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014 e Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019.

La nozione è stata estesa al carteggio afferente atti e documenti giudiziari tra detenuto e difensore, qualificato come corrispondenza per ragioni di giustizia. L’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. impone che la busta rechi le generalità del detenuto, quelle del difensore, la dicitura “corrispondenza per ragioni di giustizia” con sottoscrizione e indicazione del procedimento; quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell’ordine forense. Tale adempimento trasferisce su un soggetto esterno una funzione di garanzia da cui deriva la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell’art. 103, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019).

La Corte afferma che anche la consegna di atti giudiziari al detenuto in regime speciale è soggetta a tali disposizioni, poiché gli adempimenti previsti dalla circolare del D.A.P. sono funzionali a riscontrare l’effettiva pertinenza del materiale all’esercizio delle facoltà difensive. Richiama sul punto Sez. 1, n. 23820 del 22/6/2020, che ha ritenuto legittima la richiesta di attestare la conformità della copia all’originale.

Nel caso concreto, la copia della sentenza inviata al ricorrente non riguardava la sua posizione processuale, non era ufficiale e mancavano le formalità dell’art. 35 disp. att. cod. proc. pen.: si è dunque fuori dal perimetro delle comunicazioni difensive. La Corte ribadisce il principio di diritto e reputa inconferente la censura sull’illeggibilità del provvedimento del magistrato di sorveglianza, oggetto del ricorso essendo l’ordinanza del Tribunale. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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