Piano attuativo in zone a pericolosità idraulica Hi4: inammissibilità legittima in assenza di opere di mitigazione (TAR Sardegna n. 522 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la comunicazione con cui il responsabile dell’area tecnica comunale dichiara inammissibile, allo stato, un piano attuativo la cui area di intervento ricada, anche solo in parte, in zone a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), quando l’eliminazione del vincolo sia subordinata all’approvazione, realizzazione e collaudo di opere di mitigazione del rischio idraulico non ancora definite. Tale atto non invade la competenza deliberativa del consiglio comunale, costituendo mera comunicazione di motivi ostativi al proseguimento del procedimento. La mancata comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento a contenuto vincolato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge. Le opere di viabilità di accesso a un comparto, se ricadenti in area Hi4, richiedono la previa dichiarazione di essenzialità e non diversa localizzabilità nonché la presentazione di uno studio di compatibilità idraulica, la cui assenza legittima la reiezione dell’intero piano, inclusi i lotti non direttamente gravati dal vincolo.
Il Fatto
Una società proponeva al Comune di Selargius un piano attuativo, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale Sardegna n. 45/1989, per la realizzazione di attività commerciali e direzionali su un’area di sua proprietà, in parte soggetta a vincolo di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) derivante dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Con nota del 5 gennaio 2024, il direttore dell’area urbanistica comunicava alla società i motivi ostativi al proseguimento della procedura, rilevando l’inammissibilità del progetto in ragione della mancata realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico, propedeutiche all’eliminazione del vincolo, e dell’assenza di uno studio di compatibilità per le opere viarie di accesso. La società impugnava l’atto deducendo tre motivi di ricorso: incompetenza dell’organo emanante, violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e illegittimità nel merito per erronea estensione del vincolo all’intero comparto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, osservando che la nota impugnata non costituisce un provvedimento di diniego definitivo, ma una comunicazione di ostacoli al proseguimento dell’iter approvativo. Il direttore dell’area ha agito quale organo tecnico, senza invadere le competenze deliberative del consiglio comunale, cui spetta la decisione finale sull’approvazione del piano. Il Collegio ha quindi escluso il denunciato vizio di incompetenza.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha richiamato l’art. 13 della legge n. 241/1990, che esclude l’applicazione delle norme sulla partecipazione agli atti di pianificazione. Ha inoltre rilevato il carattere vincolato della nota, la cui mancata adozione della forma del preavviso di diniego non ne determina l’annullabilità, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La società aveva peraltro già avuto modo di confrontarsi con gli uffici comunali in un incontro tecnico precedente, nel quale erano state esplicitate le criticità dell’intervento.
Nel merito, il TAR ha ritenuto infondato il terzo motivo. Per i lotti n. 1 e n. 2, la stessa società aveva condizionato l’attuazione alla preventiva realizzazione di opere di mitigazione idraulica connesse al progetto di adeguamento della strada statale, ancora in fase di progettazione definitiva da parte dell’ANAS, con procedura di VIA sospesa. In mancanza di interventi approvati dall’autorità competente, il Comune non poteva che dichiarare l’inammissibilità del progetto per tali lotti.
Per i lotti n. 3 e n. 4, il TAR ha evidenziato che anche le opere di viabilità di accesso al comparto ricadono in area a vincolo Hi4. La loro realizzazione, ai sensi degli artt. 23 e seguenti delle NTA del PAI, è subordinata alla dichiarazione di essenzialità e non diversa localizzabilità, nonché alla previa presentazione di uno studio di compatibilità idraulica. Nel caso di specie, né la dichiarazione né lo studio risultavano agli atti, sicché la reiezione integrale del piano era doverosa. Il Collegio ha infine ritenuto la fattispecie delle rotatorie richiamata dalla ricorrente non comparabile, essendo stato per essa approvato dall’ADIS il necessario studio di compatibilità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.