Conversione permesso di soggiorno: il TAR ordina l’acquisizione del parere ITL (TAR Puglia n. 306 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il tribunale amministrativo esercita i propri poteri istruttori quando la valutazione negativa sulla capacità reddituale del potenziale datore di lavoro risulti fondata su un parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro non versato in atti, ma solo sinteticamente richiamato nel provvedimento impugnato. In tale evenienza è necessario acquisire documentati chiarimenti sulle ragioni della valutazione, ivi compreso il numero di lavoratori assunti dall’imprenditore o per i quali sia stata formulata analoga istanza di assunzione. L’incombente istruttorio è posto a carico dell’Amministrazione, che deve provvedere previe interlocuzioni con l’ITL e depositare il parere integrale e i relativi atti istruttori.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bari aveva rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata il 24 marzo 2025. Il diniego si fondava, in sintesi, sulla ritenuta insufficienza della capacità reddituale dell’imprenditore che aveva manifestato l’intenzione di assumerlo, valutazione formulata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo altresì la sospensione dell’efficacia del diniego. Si costituivano in giudizio la Prefettura di Bari e il Ministero dell’Interno. Il ricorrente impugnava inoltre la successiva comunicazione con cui la Prefettura aveva escluso la sussistenza dei presupposti per procedere a un riesame del provvedimento di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nella camera di consiglio dell’1 luglio 2026, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere e alla luce delle censure formulate nel ricorso, disporre un approfondimento istruttorio. Il Collegio ha osservato che il parere dell’ITL, posto a fondamento della valutazione negativa sulla capacità reddituale del potenziale datore di lavoro, non era stato versato in atti, risultando solo sinteticamente riportato nel provvedimento impugnato.

Il tribunale ha quindi ordinato alla Prefettura di Bari di acquisire documentati chiarimenti in ordine alle ragioni per cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva ritenuto insufficiente la capacità reddituale dell’imprenditore, specificando anche il numero di lavoratori dalla stessa assunti ovvero quelli per cui era stata formulata analoga istanza di assunzione.

L’incombente è stato posto a carico dell’Amministrazione resistente, che dovrà provvedere previe interlocuzioni con l’ITL, depositando in giudizio il parere già rilasciato e i relativi atti istruttori, eventualmente richiedendo all’Ispettorato di esplicitare in modo articolato gli elementi posti a base della valutazione negativa. Il deposito è stato ordinato entro l’11 settembre 2026, con rinvio all’udienza camerale del 16 settembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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