Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 1017 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente, è ammissibile e fondato quando risulti la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni. L’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al giudicato legittima l’ordine di provvedere entro un termine assegnato e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico annuo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirla per ciascun anno scolastico indicato in dispositivo.
Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, che non ha provveduto nel termine di legge. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha quindi agito per l’esecuzione del giudicato, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale, che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e che la sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria.
La decisione ha ricordato che il ricorso per ottemperanza è disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm. Nel merito, il Collegio ha rilevato che non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. La mancata esecuzione del giudicato integra l’inadempienza dell’amministrazione e giustifica l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo alla parte ricorrente la somma liquidata, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Sulle spese, liquidate con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza, tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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