Annullato il rigetto della conversione del permesso: omesso esame delle osservazioni (TAR Calabria n. 722 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione rigetti l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato affermando che il richiedente non ha prodotto osservazioni, quando invece le stesse risultino regolarmente presentate e pervenute all’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento. L’omesso esame delle controdeduzioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 impedisce una compiuta valutazione degli elementi addotti dal privato e vizia l’atto finale, che deve tenerne conto. La successiva consegna brevi manu del preavviso di rigetto e la produzione di osservazioni rendono irrilevante l’eventuale vizio della notificazione telematica del medesimo preavviso. Il vizio istruttorio determina l’annullamento dell’atto, restando impregiudicata la riedizione del potere amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, faceva ingresso in Italia in forza di un nulla-osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato dalla Prefettura e stipulava un contratto di lavoro stagionale in agricoltura. Ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
A seguito di un preavviso di rigetto, il lavoratore inviava osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, corredate di documentazione. Con nota del 3.10.2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione rigettava l’istanza, affermando che il richiedente non aveva prodotto chiarimenti utili al riesame. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, che in fase cautelare ne sospendeva l’efficacia ordinando il riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riuniti i motivi, accoglie il ricorso incentrandolo sul terzo motivo, relativo all’omesso esame delle controdeduzioni e alla conseguente carenza motivazionale. Dalle allegazioni del ricorrente, non confutate dall’amministrazione, emerge che il provvedimento impugnato richiama il preavviso di rigetto e afferma che il richiedente non avrebbe prodotto ulteriori elementi di valutazione.
Tale affermazione è smentita dalla documentazione: il preavviso risulta consegnato brevi manu e il ricorrente ha presentato osservazioni con invio andato a buon fine, anteriormente alla comunicazione del provvedimento finale. L’errore circa la mancata presentazione delle osservazioni comporta, di necessità, la loro omessa considerazione.
Ne deriva un vizio istruttorio idoneo a inficiare la legittimità dell’atto, avendo impedito l’adeguata valutazione degli elementi addotti dal privato, di cui il provvedimento finale deve tener conto. Nella specie, i debiti previdenziali del datore di lavoro estranei al lavoratore istante non sono idonei a far desumere la fittizietà del rapporto.
Gli altri motivi sono rigettati o assorbiti. Il primo è irrilevante, poiché la consegna brevi manu del preavviso e la successiva produzione di controdeduzioni privano di rilievo il vizio di notificazione. Il secondo è infondato, non essendovi ragione di notiziare gli esiti di un ulteriore procedimento non valorizzati in termini ostativi. Il quarto è assorbito dal terzo, dipendendo la non compiutezza della motivazione dal medesimo errore. Il quinto è irrilevante quanto alla revoca del nulla-osta e infondato quanto al diniego, per raggiungimento dello scopo. Sesto e settimo sono assorbiti.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e impregiudicata la riedizione del potere. Le spese sono compensate e il ricorrente è ammesso in via definitiva al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.