La riproposizione della domanda cautelare ex art. 58 c.p.a. postula circostanze realmente sopravvenute (TAR Lombardia n. 950 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riproposizione della domanda cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. è ammissibile solo se si verificano mutamenti nelle circostanze rispetto al quadro scrutinato in sede cautelare, ovvero se vengono allegati fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. La norma presuppone il sopravvenire di circostanze effettivamente nuove, esterne alla fisiologica dinamica processuale e idonee a incidere sul precedente giudizio cautelare. Non costituiscono fatti sopravvenuti rilevanti la mancata anticipazione dell’udienza di merito, la sottoscrizione della convenzione antecedente alla discussione degli appelli cautelari, né attività prodromiche che non dimostrino un’alterazione irreversibile della posizione dedotta in giudizio. L’istanza ex art. 58 c.p.a. non può essere utilizzata quale mezzo di mera rinnovazione del giudizio già definito in sede cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, rimasta in posizione non utile nella graduatoria relativa al Lotto n. 8 di una procedura aperta per la fornitura di set in TNT sterile, chiedeva l’annullamento degli atti di gara e l’aggiudicazione in favore della controinteressata. Nelle more del giudizio di merito, il TAR respingeva l’istanza cautelare, confermata in appello dal Consiglio di Stato.
La società proponeva quindi una nuova istanza cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a., deducendo quale fatto sopravvenuto la conferma dell’udienza di merito al 14 gennaio 2027, la sottoscrizione della convenzione con l’aggiudicataria e l’avvio di attività preparatorie relative alla piattaforma NECA.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto l’istanza inammissibile, in quanto i fatti dedotti non integrano un effettivo mutamento delle circostanze rilevanti rispetto al quadro già scrutinato in sede cautelare. La conferma dell’udienza di merito è stata considerata evenienza riconducibile all’ordinaria organizzazione del ruolo, non suscettibile di modificare il precedente bilanciamento cautelare.
Quanto alla stipula della Convenzione, avvenuta in data 20 maggio 2026, essa è risultata anteriore alla discussione degli appelli cautelari dinanzi al Consiglio di Stato e pertanto già inserita nel quadro fattuale valutato dal giudice d’appello, non potendo essere utilmente invocata quale fatto nuovo. Le attività preparatorie riferite alla piattaforma NECA non sono state ritenute idonee a dimostrare un avvio effettivo dell’esecuzione tale da alterare irreversibilmente la posizione dedotta in giudizio.
Anche nel merito, l’istanza è stata giudicata infondata per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora. La complessità delle questioni e il deteriorato posizionamento della ricorrente in graduatoria escludevano un utile apprezzamento della fondatezza delle doglianze in sede interinale, mentre il pregiudizio allegato si atteggiava in termini essenzialmente eventuali e prospettici.
Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico alla regolare prosecuzione della procedura e alla continuità delle forniture sanitarie, in coerenza con la valutazione già espressa dal Consiglio di Stato circa la necessità di consentire le attività prodromiche al subentro dell’aggiudicataria nei tempi programmati. La peculiarità dell’istanza ha suggerito l’integrale compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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