Condanna per reato ostativo impedisce la conversione del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 10 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per uno dei reati indicati nell’elenco di cui all’art. 380, comma 2, cod. proc. pen. è di per sé ostativa al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, in forza del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. In presenza di un reato c.d. ostativo l’Amministrazione esercita un potere vincolato, non residuando margini di valutazione discrezionale sulla effettiva pericolosità sociale dello straniero, sulla sua personalità, sul grado di integrazione né sulla modesta entità dell’episodio criminoso, valutazione già compiuta a monte dal legislatore. È irrilevante che la pena inflitta sia stata interamente espiata. L’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 sana l’omessa considerazione delle osservazioni procedimentali quando queste non avrebbero potuto condurre a un diverso esito.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Mantova ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il diniego, preceduto dal preavviso di rigetto, si fonda sulla ritenuta pericolosità sociale dello straniero, desunta da una condanna della Corte di appello di Brescia a tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione per il reato di trasporto illecito di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, oltre che dalla partecipazione a una lite tra soggetti extracomunitari.
Il ricorso si articola in due ordini di censure: l’applicazione di un automatismo ostativo senza giudizio in concreto e la mancata considerazione dell’intera espiazione della pena; il travisamento dei fatti in ordine al riscontro della comunicazione di avvio del procedimento e alla genericità del richiamo all’episodio del 2020. La domanda cautelare è stata respinta per carenza di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che non ammettono in Italia lo straniero considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, nonché colui che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen..
La condanna per traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 rientra nella previsione di cui all’art. 380, comma 2, lettera h), cod. proc. pen. e costituisce quindi titolo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, a nulla rilevando l’avvenuta espiazione della pena. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 88/2023 è giudicato inconferente, riguardando la diversa e più lieve ipotesi del comma 5 del medesimo articolo.
Su questa base il Tribunale afferma che il rigetto dell’istanza costituisce un atto dovuto: il reato ostativo conduce in modo vincolato al diniego, senza che residuino in capo all’Autorità procedente margini di valutazione in ordine alla pericolosità sociale, alla personalità dello straniero, alla modesta entità dell’episodio criminoso o al suo grado di integrazione, poiché tale valutazione è già stata effettuata a monte dal legislatore. Richiama sul punto una propria recente pronuncia di sezione e, per il principio del potere vincolato, il Cons. Stato, Sez. III, n. 5014 del 28.11.2016.
Ne deriva l’irrilevanza della mancata specificazione delle circostanze relative all’episodio del 2020 e la sanatoria, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, dell’omessa considerazione delle osservazioni procedimentali, che non avrebbero potuto condurre a un diverso esito. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.