Improcedibilità del ricorso per rinuncia all’interesse alla decisione (TAR Liguria n. 704 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso giurisdizionale amministrativo allorché la parte ricorrente dichiari in giudizio di non avere più interesse alla decisione nel merito dell’impugnazione proposta. La declaratoria di improcedibilità consegue alla cessazione dell’interesse strumentale alla definizione del giudizio, indipendentemente da una formale rinuncia agli atti. La soccombenza virtuale non rileva ai fini della regolazione delle spese di lite, le quali possono essere integralmente compensate su concorde richiesta delle parti costituite.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Imperia, impugnava dinanzi al TAR Liguria il decreto del Commissario ad acta del 2 dicembre 2021 e la nota del 3 dicembre 2021, nonché una serie di atti presupposti, tra cui deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia di regolazione tariffaria.

La società censurava, in particolare, gli atti con cui era stata inibita l’adeguamento tariffario per la propria gestione e gli atti del procedimento sanzionatorio avviato per presunte violazioni tariffarie. Si costituiva in giudizio esclusivamente ARERA, con memoria di mero stile, mentre le altre parti intimate non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che, con dichiarazione resa in giudizio il 1° aprile 2026, la parte ricorrente aveva manifestato di non avere più interesse alla decisione nel merito dell’impugnazione proposta. A tale dichiarazione aveva aderito ARERA, chiedendo una pronuncia in conformità e l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità del gravame, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina il caso del sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione della controversia. La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla definizione del merito ha determinato, infatti, il venir meno dell’interesse strumentale alla prosecuzione del giudizio.

Il TAR ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, in adesione alla concorde richiesta formulata da entrambe le parti costituite, senza procedere ad alcuna valutazione nel merito delle censure proposte avverso gli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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