Titolo di viaggio per protezione sussidiaria: nessun automatismo (TAR Lombardia n. 13 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del titolo di viaggio per stranieri al titolare di protezione sussidiaria, previsto dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, presuppone che sussistano fondate ragioni che non consentono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. Tra il riconoscimento della protezione sussidiaria e il rilascio del titolo di viaggio non opera alcun automatismo: le due discipline non coincidono integralmente. Grava sull’interessato l’onere probatorio di allegare e dimostrare le ragioni che gli impediscono di ottenere il passaporto, ovvero l’esposizione a rischio nel contattare le autorità del proprio Paese o le insuperabili difficoltà burocratiche. La mera richiesta all’ambasciata, priva di riscontro, non integra di per sé l’impossibilità oggettiva.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di un Paese terzo titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e di titolo di viaggio, entrambi in scadenza, ha chiesto alla Questura il rinnovo del permesso e, contestualmente, il rilascio di un nuovo titolo di viaggio. L’Amministrazione ha subordinato il rilascio alla produzione di una dichiarazione della rappresentanza diplomatica attestante l’impossibilità di ottenere il passaporto.
Reiterata l’istanza e diffidata l’ambasciata del Paese di origine senza riscontro, il ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere, deducendo l’automaticità del rilascio in forza dello status posseduto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dalla lettura dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, che condiziona il rilascio del titolo alla sussistenza di fondate ragioni impeditive della richiesta del passaporto alle autorità del Paese di cittadinanza. La norma è richiamata in parallelo con l’art. 25, par. 2, direttiva 2004/83/CE, che richiede l’impossibilità di ottenere un passaporto nazionale.
Su questa base il Tribunale ha escluso ogni automatismo tra riconoscimento della protezione e rilascio del titolo di viaggio. Le due discipline — quella sullo status e quella sul documento di viaggio — non sono del tutto coincidenti, sicché il titolare della protezione non può ottenere il titolo per il solo fatto del riconoscimento.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha precisato che l’impossibilità ricomprende sia il rischio per l’incolumità derivante dal contatto con le autorità del Paese di origine, sia le insuperabili difficoltà burocratiche. Su tale impossibilità grava però l’onere probatorio dell’interessato.
Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato quali ragioni, tra quelle poste a fondamento della protezione, integrassero anche l’impedimento a richiedere il passaporto. La richiesta inviata all’ambasciata non è stata supportata dalla ricevuta di consegna, né era decorso un tempo apprezzabile per configurare un rifiuto. La documentazione dell’Amministrazione ha inoltre smentito le asserite difficoltà, attestando un cospicuo numero di passaporti rilasciati e disponibili al ritiro.
Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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