Conversione del permesso stagionale: le giornate minime valgono solo per l’agricoltura (TAR Piemonte n. 1252 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato non stagionale, il requisito dell’avvenuto svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi, richiesto dall’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, va declinato, per i lavoratori agricoli, in termini di giornate e non di mesi, in ragione della frequente discontinuità della prestazione legata a fattori stagionali e meteorologici. Le circolari applicative, da ultimo la circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023, richiedono almeno tredici giornate lavorative di media per ciascun mese e trentanove giornate nel trimestre. Tale parametro non contrasta con la norma primaria, ma ne costituisce applicazione necessaria e ragionevole nel settore agricolo, coerente con la ratio di prevenire abusi dell’istituto. L’interpretazione non meccanicistica della disposizione resta confinata a situazioni eccezionali e imprevedibili, non estensibili oltre il caso concreto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato non stagionale. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione respingeva l’istanza. La straniera impugnava il decreto davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare.

All’esito dell’udienza camerale il Collegio accoglieva l’istanza cautelare ai fini di un riesame. L’amministrazione riapriva il procedimento e lo concludeva con un nuovo rigetto, impugnato con motivi aggiunti notificati e depositati il 30 marzo 2026. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 maggio 2026.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse. La concessione della misura cautelare di rinvio a nuova determinazione dell’amministrazione anticipa gli effetti della pronuncia di merito e dà vita a un nuovo assetto del rapporto: il nuovo provvedimento, espressione di autonoma volontà, rende improcedibile il ricorso originario.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 subordina la conversione a due requisiti: l’offerta di un contratto di lavoro subordinato e lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo l’ingresso in Italia. Per i lavoratori agricoli il secondo requisito è espresso in giorni, non in mesi, perché in agricoltura la prestazione è frequentemente discontinua per cause meteorologiche.

Le circolari applicative, da ultimo la circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023, confermano la regola delle almeno tredici giornate mensili di media e almeno trentanove giornate nel trimestre. Per il Tribunale la conversione dei mesi in giornate non contraddice il testo di legge, ma ne costituisce strumento necessario per la corretta e ragionevole applicazione all’agricoltura, in virtù delle peculiarità del settore. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la circolare interministeriale tende solo a valutare la particolarità del lavoro stagionale agricolo, spesso non continuativo, coerente con la ratio di evitare abusi dell’istituto.

Sul piano fattuale, gli atti dimostrano che la ricorrente non ha raggiunto il periodo minimo: su otto mesi ha lavorato settantasei giornate in luogo delle centoquattro previste, con una media di 9,5 giorni al mese; i singoli trimestri considerati non superano le trenta giornate. Tali dati, non contestati, confermano la correttezza della valutazione dell’amministrazione. Il richiamo alla sentenza di questo Tribunale n. 264 del 27 marzo 2023 non è pertinente, poiché quella decisione riguardava l’ipotesi eccezionale della crisi epidemiologica da Covid-19. Il Tribunale esclude altresì che si possa computare il periodo di lavoro irregolare, i cui documenti hanno scarsa valenza probatoria, e rileva che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno, salvo una richiesta di intervento all’Ispettorato del Lavoro. In assenza di circostanze eccezionali, la disciplina va applicata rigorosamente.

Il ricorso è dunque infondato e viene respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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