Il DASPO richiede un quadro indiziario univoco su condotta e identità (TAR Piemonte n. 1251 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. DASPO) ha funzione preventiva e prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato. La sua adozione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, non richiede la certezza della condotta oltre ogni ragionevole dubbio, ma presuppone un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti. Il sindacato del giudice amministrativo investe la correttezza di tale applicazione: immagini non nitide, tabulati telefonici equivoci e riconoscimento vocale non suffragato da approfondimenti non integrano la prova richiesta. Il provvedimento adottato su tali basi è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
Il ricorrente, tifoso di una squadra di calcio, ha assistito a una partita del campionato. Nei suoi confronti è stata avviata la comunicazione di avvio del procedimento per l’emanazione di un DASPO. Presentate le controdeduzioni, l’amministrazione ha notificato il provvedimento conclusivo con cui il Questore gli ha vietato l’accesso agli impianti sportivi per cinque anni.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, per violazione dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 ed eccesso di potere. Ha negato la condotta ascrittagli e dedotto l’errata identificazione, già rilevata in sede di convalida dell’obbligo di presentazione in un ufficio di polizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la natura del DASPO: misura amministrativa di prevenzione, incentrata su una fattispecie di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. La sua motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non esige la certezza della condotta, ma una dimostrazione basata su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico ad elevata attendibilità.
Le valutazioni dell’amministrazione, compreso il giudizio di pericolosità sociale, si caratterizzano per ampia discrezionalità, in un equo bilanciamento tra interesse pubblico alla tutela dell’ordine e interesse privato all’accesso agli stadi. Il provvedimento resta legittimo solo se la motivazione dà atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente.
Nel caso concreto, l’amministrazione non ha correttamente applicato tali principi. Le immagini che ritrarrebbero il ricorrente non sono nitide; da esse è impossibile desumere se il soggetto raffigurato coincida con l’interessato, che parrebbe aver indossato abiti diversi. L’analisi del traffico telefonico non è dirimente: l’aggancio di una cella non dà certezza del luogo, ed è compatibile con la presenza presso la residenza della compagna. Il riconoscimento vocale è una mera dichiarazione degli operatori di polizia, priva di ulteriori approfondimenti.
Il Collegio prescinde dall’eccezione di tardività della perizia fonica, irrilevante ai fini della decisione, poiché il ricorrente ha rifiutato di fornire il saggio fonico essenziale per il confronto. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con assorbimento di ogni ulteriore censura. Le spese di lite sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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