Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1039 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e il definitivo passaggio in giudicato del titolo esecutivo legittimano l’accoglimento della domanda. Ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione non può essere opposto al creditore, non potendo l’ente giovarsi del proprio contegno inerte.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stato accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un totale di € 2.000,00.
Il titolo, notificato all’amministrazione il 29.03.2024, è passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come da attestazione di cancelleria del 18.06.2025. Il ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la ritualità dell’azione. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione il 29.03.2024 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il passaggio centrale riguarda la decadenza dal termine fissato nella pronuncia ottemperanda per la fruizione del beneficio. Il Collegio precisa che, decorso tale termine, l’amministrazione resta comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dal ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’ente, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle c.d. astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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