No al possesso fisico del permesso stagionale per la conversione (TAR Toscana n. 757 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato non può fondarsi sul mancato possesso materiale del titolo stagionale quando la sua carenza sia imputabile al ritardo dell’Amministrazione, che abbia convocato l’interessato a quasi un anno dall’ingresso e non abbia consegnato il titolo. La facoltà di cui all’art. 24, comma 10, D.Lgs. n. 286/1998 dipende dai soli presupposti sostanziali — attività lavorativa regolare, offerta di lavoro subordinato, disponibilità della quota flussi — e non dal dato formale della validità del titolo. È illegittimo per eccesso di potere il provvedimento che, dopo aver riconosciuto la presentazione di osservazioni, affermi contestualmente che esse non sono pervenute, integrando perplessità motivazionale e difetto di istruttoria in violazione degli artt. 3 e 10-bis L. n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore straniero, presentava in data 15.01.2025 istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato allo Sportello Unico per l’Immigrazione. L’Amministrazione accoglieva la domanda con rilascio del nulla osta in data 15.05.2025. Con comunicazione del 28.05.2025 avviava poi il procedimento di revoca, rilevando che al momento dell’istanza l’interessato non possedeva materialmente il permesso stagionale.
In riscontro al preavviso, il ricorrente trasmetteva memoria difensiva in data 06.06.2025. Lo Sportello Unico adottava il provvedimento di revoca in data 04.07.2025, confermando l’originaria motivazione. Avverso tale atto il ricorrente proponeva ricorso, articolato in due motivi, per violazione di legge ed eccesso di potere. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 531/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie entrambi i motivi. Quanto al primo, il provvedimento impugnato presenta una struttura motivazionale internamente contraddittoria. Dopo l’invito a produrre osservazioni entro dieci giorni, l’Amministrazione afferma da un lato che non sono pervenute osservazioni, dall’altro riconosce che l’interessato ne ha prodotte. Il successivo “RITENUTO” opera simultaneamente un rinvio a entrambe le ipotesi, rendendo impossibile individuare il presupposto effettivo della revoca.
Tale contraddittorietà integra un vizio di perplessità motivazionale, ipotesi tipica di eccesso di potere. Il provvedimento è illegittimo quando la motivazione non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito o presenta affermazioni inconciliabili. Il rispetto dell’art. 3 L. n. 241/1990 impone una motivazione chiara, coerente e verificabile, e la contraddittorietà interna è di per sé sintomatica del mancato rispetto dei canoni di razionalità e imparzialità. La sinteticità espositiva non può giustificare l’irriducibile contrasto tra affermazioni che presuppongono scenari fattuali incompatibili.
Il ricorrente ha inoltre documentato l’invio, nei termini, di una dettagliata memoria a mezzo PEC. La sua mancata considerazione integra un ulteriore difetto di istruttoria: l’Amministrazione non può ritenere irrilevanti le osservazioni dell’interessato senza dar conto delle ragioni della loro pretesa irrilevanza, non potendosi ricorrere a formule stereotipate o apodittiche.
Quanto al secondo motivo, il provvedimento si fonda sull’unica motivazione del mancato “possesso fisico” del permesso stagionale. L’art. 24, comma 10, D.Lgs. n. 286/1998 subordina la conversione allo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e all’offerta di un contratto di lavoro subordinato. Il ricorrente era entrato in Italia il 13.05.2023 con regolare visto stagionale, ma era stato convocato dallo Sportello Unico solo l’08.05.2024, quasi un anno dopo. In tale sede aveva sottoscritto il contratto di soggiorno e inviato il kit postale. Pochi giorni dopo, il 20.05.2024, la Questura ometteva di consegnare il titolo, ritenendo spirati i nove mesi di validità.
La carenza del presupposto contestato è dunque causata dal ritardo dell’Amministrazione. Il lavoratore si è trovato privo del permesso non per propria condotta, ma per la dilazione procedimentale imputabile agli uffici. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la facoltà di conversione non è subordinata al possesso di un permesso stagionale formalmente valido, rilevando i soli requisiti sostanziali, e che il superamento del termine di validità non costituisce elemento ostativo. La circolare interministeriale del 24 ottobre 2024, richiamata dall’Amministrazione, non reca indicazioni difformi: si limita a ribadire i presupposti sostanziali dell’art. 24 T.U.I. senza introdurre requisiti ulteriori. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità e novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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