Esclusione automatica per condanne del socio unico fallito e spossessato delle quote (TAR Toscana n. 760 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione automatica di cui all’art. 94, comma 1, lett. h) e comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36/2023 presuppone che il soggetto portatore della condanna sia in grado di esercitare un potere di rappresentanza, decisione o controllo sull’operatore economico. Tale presupposto non sussiste quando il socio unico, dichiarato fallito, sia stato integralmente spossessato delle quote per effetto di provvedimento dell’autorità giudiziaria, con restituzione delle stesse al curatore fallimentare. In tal caso l’applicazione formalistica della norma contrasta con i principi del risultato, della massima partecipazione, della fiducia e della buona fede. Parimenti, la causa di esclusione non automatica per grave illecito professionale non può fondarsi sulla sola esistenza della condanna, occorrendo la motivazione sull’idoneità del fatto a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la nota con cui la stazione appaltante, gestore del servizio idrico, ha disposto la sua esclusione dalla procedura di gara per la fornitura di energia elettrica e servizi associati per gli anni 2026 e 2027. L’esclusione è stata fondata su due sentenze di condanna definitive a carico del socio unico per reati fallimentari e societari, una delle quali comportante la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La stazione appaltante ha ravvisato sia una causa di esclusione automatica, sia un’ipotesi di esclusione non automatica per grave illecito professionale, contestando altresì l’omessa rappresentazione delle condanne.
La ricorrente ha sostenuto che il socio unico era stato dichiarato fallito e che l’intero pacchetto azionario era stato restituito al curatore fallimentare, con conseguente perdita di ogni potere sulla società. Ha inoltre impugnato lo scorrimento della graduatoria in favore del concorrente secondo classificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondati il primo e il secondo motivo. La questione centrale riguarda la compatibilità tra la causa di esclusione automatica prevista dal Codice dei contratti pubblici e la posizione del socio unico fallito, privato della disponibilità e della possibilità di amministrare i propri beni.
Il Tribunale muove dalla ratio della norma, individuata nell’intento di assicurare che i requisiti di moralità siano posseduti da qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato, secondo il precedente del Consiglio di Stato, sez. III, n. 975 del 2017. La norma, pur introducendo una presunzione di capacità di “contagio” di talune figure sociali, va letta alla luce dei criteri guida del risultato, della massima partecipazione, della fiducia e della buona fede codificati nel d.lgs. n. 36/2023.
Nel caso concreto risulta incontrovertibile che il socio unico fosse già dichiarato fallito e privato del diritto di amministrare la partecipazione azionaria totalitaria, circostanza desumibile dalla stessa documentazione di gara. La governance della società è espressa dalla curatela fallimentare e opera sotto il controllo del giudice delegato. Lo spossessamento delle quote, pur non determinando la cessazione della qualifica di socio fino alla vendita del pacchetto, impedisce ogni effettivo contagio della moralità societaria. La stazione appaltante, pertanto, avrebbe dovuto operare una lettura ponderata delle disposizioni, non limitandosi a un’interpretazione formalistica.
Quanto alla causa di esclusione non automatica, il Collegio rileva che l’affermata sussistenza del grave illecito professionale si regge sul medesimo presupposto erroneo, ossia che il socio ricopra ancora un ruolo idoneo a contagiare la società. Inoltre, ai sensi dell’art. 98, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, la mera sussistenza di una condanna non è sufficiente, dovendo sussistere l’idoneità del fatto a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore, con adeguata motivazione. Nel provvedimento impugnato manca del tutto tale motivazione, essendosi la stazione appaltante limitata a un elenco di fatti non collegati al provvedimento espulsivo.
Il ricorso è quindi accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati. È respinta la domanda di risarcimento del danno, ritenuto l’annullamento pienamente satisfattivo, non essendo stato ancora stipulato il contratto con la controinteressata. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione e sono compensate verso la controinteressata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.