Oscuramento offerte tecniche e abuso del processo: ricorsi inammissibili (TAR Campania n. 1145 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per abuso del processo il motivo di impugnazione con cui l’operatore economico contesti la legittimità dell’oscuramento dell’offerta tecnica che egli stesso aveva richiesto in sede di gara. Il divieto di venire contra factum proprium, espressione dei più generali divieti di abuso del diritto e del processo e della clausola generale di buona fede, impedisce di dedurre in giudizio l’illegittimità di una situazione giuridica soggettiva che il ricorrente ha concorso a creare. L’esercizio della tutela giurisdizionale che contraddica la condotta sostanziale del ricorrente, in violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 cod. civ., strumentalizza il processo a un fine opportunistico. Il rito super-accelerato previsto dall’art. 36, commi 4 e 7, del codice dei contratti pubblici è norma eccezionale, insuscettibile di estensione analogica oltre l’impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento.

Il Fatto

Una stazione appaltante indice una procedura per l’affidamento del servizio di accoglienza e vigilanza non armata presso i parchi archeologici, per la durata di trentasei mesi. Due operatrici economiche presentano offerta tecnica, chiedendo ciascuna l’oscuramento della documentazione prodotta a tutela del proprio know how aziendale. La stazione appaltante accoglie entrambe le istanze e aggiudica l’appalto.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione e l’ostensione in forma pressoché integralmente oscurata dell’offerta dell’aggiudicataria, chiedendone l’ostensione integrale ai sensi dell’art. 116 c.p.a. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale, dolendosi dell’oscuramento riconosciuto alla ricorrente principale. Entrambe, in sostanza, contestano l’oscuramento che ciascuna aveva preteso per sé.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il quarto motivo del ricorso principale, con cui si contesta l’omessa ostensione della documentazione comprovante le dichiarazioni dell’aggiudicataria. Il giudice lo dichiara inammissibile. Il rito super-accelerato di cui all’art. 36, commi 4 e 7, del codice dei contratti pubblici è previsto esclusivamente per l’impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte tecniche.

La norma è eccezionale e, come tale, non è suscettibile di estensione analogica, per il divieto posto dall’art. 14 delle preleggi, richiamandosi sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 9454 del 2025. Il Collegio rileva inoltre che la stazione appaltante aveva comunque trasmesso buona parte della documentazione, con esclusione dei soli atti istruttori acquisiti per la verifica dei requisiti, non compresi nell’offerta dell’aggiudicataria.

Sul piano sostanziale, il Tribunale osserva che le richieste di oscuramento delle due contendenti sono sostanzialmente identiche, entrambe fondate sulla tutela del know how aziendale. Ciascuna ha chiesto di oscurare la propria offerta e ora contesta in giudizio la legittimità del medesimo oscuramento riconosciuto all’altra.

Richiamando un condivisibile orientamento, il Collegio applica il principio nemo potest venire contra factum proprium, precipitato dei divieti di abuso del diritto e del processo e della clausola generale di buona fede. È inammissibile il motivo che dimostrerebbe l’illegittimità della situazione giuridica soggettiva che il ricorrente stesso ha vantato. Una simile impugnazione, violando il divieto di abuso della posizione soggettiva che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 cod. civ., permea le condotte sostanziali al pari di quelle processuali, strumentalizza la tutela giurisdizionale a un fine opportunistico o alla protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 4363 del 2023.

Il Tribunale conclude quindi dichiarando inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della stazione appaltante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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