Cooperazione colposa del CSE per omessa verifica delle misure di sicurezza (Cass. pen. Sez. IV n. 2747 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sicurezza nei cantieri, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e direttore dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che non si esaurisce nell’impartire prescrizioni alle imprese, ma impone di verificarne l’effettiva e puntuale attuazione. Le disposizioni generiche sulla chiusura della strada e sulla segnaletica, prive di indicazioni specifiche su tipo, modalità e punti di sbarramento, integrano una violazione della regola cautelare di cui all’art. 92, comma 1, lett. b) e f), d.lgs. n. 81 del 2008. L’omesso accertamento dell’inidoneità dei piani operativi di sicurezza e la mancata adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, pur in presenza di un grave pericolo riscontrato, configurano un contributo causale apprezzabile al verificarsi dell’evento, ascrivibile a titolo di cooperazione colposa. Le eventuali condotte omissive riferibili al responsabile unico del procedimento non esonerano il coordinatore, potendo al più rilevare come concorso di cause.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 28 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a un imputato, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 113 e 589, comma 2, cod. pen., con riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza, sospensione condizionale e non menzione.
Il prevenuto, nella qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori e direttore dei lavori, era stato ritenuto responsabile di avere omesso di verificare che le imprese avessero predisposto le misure di sicurezza imposte da un’ordinanza sindacale, in particolare lo sbarramento completo della carreggiata e l’idonea segnaletica. Da tale omissione era derivato l’incidente mortale di un ciclista, che si era immesso nel tratto interessato dal cantiere impattando contro un autocarro in manovra. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha preliminarmente rilevato come le censure, lungi dal confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ne riproducessero sostanzialmente gli stessi argomenti già dedotti in appello e motivatamente respinti. Richiamando un consolidato orientamento di legittimità, il Collegio ha ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento e che il motivo che ometta il confronto puntuale con le ragioni del giudice di merito si destina all’inammissibilità, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha confermato la corretta applicazione dell’istituto della cooperazione colposa. L’imputato aveva impartito, con una disposizione di febbraio, prescrizioni solo generiche circa la chiusura della strada, omettendo di verificarne l’esecuzione e di accertare l’inidoneità dei piani operativi di sicurezza, carenti quanto a segnaletica e modalità di chiusura. Non aveva inoltre adottato provvedimenti più incisivi, neppure la sospensione dei lavori, pur in presenza di un grave pericolo.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità di un verbale di sopralluogo, la Corte ha confermato la correttezza della decisione di merito, trattandosi di prova prodotta dopo l’ammissione al giudizio abbreviato. Ha inoltre osservato che tale prova sarebbe stata comunque irrilevante, non essendo emersa la presenza di alcun punto fisso cui agganciare il presidio asseritamente installato.
La Corte ha poi respinto la tesi secondo cui la responsabilità della sicurezza nei lavori pubblici spetterebbe al responsabile unico del procedimento. Trattandosi di cantiere mobile, trovano applicazione le previsioni dell’art. 92, comma 1, lett. b) e f), d.lgs. n. 81 del 2008, che impongono al coordinatore specifici obblighi di verifica e di sospensione. Eventuali inadempienze del responsabile unico potrebbero al più rilevare come concorso di cause, senza valenza esonerativa.
Nota della Redazione
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