Prescrizione e aggravanti ad effetto speciale: il bilanciamento non incide (Cass. pen. Sez. IV n. 2750 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato si tiene conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche quando le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti attenuanti. L’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. Il criterio di calcolo fondato sulla pena che sarebbe stata inflitta in assenza di aggravante, già proprio del sistema anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è superato. Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a motivare sul mancato accoglimento di istanze manifestamente infondate o generiche.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 16 gennaio 2024, confermava integralmente la decisione con cui il Tribunale di Locri, all’esito del dibattimento, aveva riconosciuto l’imputato responsabile del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il 30 giugno 2008, concedendo le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante.

L’imputato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e omessa motivazione in ordine all’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. La difesa sosteneva che la circostanza aggravante speciale di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., nel testo allora vigente, fosse stata neutralizzata dalla equivalenza delle attenuanti generiche, con conseguente maturazione della prescrizione al 30 dicembre 2015, dovendosi avere riguardo alla pena che sarebbe stata inflitta in assenza di aggravante ai sensi dell’art. 69, comma 3, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’effetto del bilanciamento tra circostanze eterogenee sul calcolo della prescrizione era proprio del sistema anteriore all’entrata in vigore, l’8 dicembre 2005, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, ormai superato.

Non pertinente è risultato il richiamo della difesa a Sez. Un. n. 20798 del 24/02/2011, PG in proc. Indelicato, in tema di recidiva: quella pronuncia riguarda la qualificazione della recidiva come circostanza aggravante ad effetto speciale e il regime del concorso tra aggravanti dello stesso tipo, non il rapporto tra bilanciamento e prescrizione.

La Corte ha invece aderito al principio di diritto fissato da Sez. IV n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, secondo cui ai fini della prescrizione occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti attenuanti, poiché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.

Quanto alla richiesta subordinata avanzata nella memoria difensiva, il Collegio ha richiamato il principio di diritto di Sez. VI n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo: in tema di motivazione della sentenza, il giudice dell’impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze che appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — richiamata la Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000 — il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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