Ricorso inammissibile per rivalutazione del merito e sospensione incompatibile (Cass. pen. Sez. II n. 10961 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur qualificato come violazione di legge sostanziale o processuale, si risolva in una non consentita rivalutazione del merito delle prove assunte. La censura che prospetti una ricostruzione del fatto diversa da quella recepita dal giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione resa, è aspecifica e reiterativa. La richiesta di sospensione condizionale della pena è incompatibile con il quantum della pena inflitta, superiore ai due anni di reclusione. La rimodulazione del trattamento sanzionatorio costituisce, inoltre, pronuncia di merito non devoluta al giudice di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza dell’8 aprile 2024, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di due imputati per il reato di cui agli artt. 490, 477 e 482 cod. pen., perché estinto per prescrizione, rideterminando le pene per il residuo reato di riciclaggio di cui al capo a).
Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione con unico atto, articolando cinque motivi. La difesa deduceva l’estinzione per prescrizione anche del reato di riciclaggio, l’estraneità di una ricorrente alla vicenda, la diversa qualificazione del fatto nel delitto di ricettazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la richiesta di rimodulazione della pena con concessione del beneficio sospensivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla prescrizione del reato di riciclaggio. Il collegio ritiene la censura manifestamente infondata, osservando che il reato, commesso il 10 dicembre 2012, si prescriverà il 10 dicembre 2027, considerando di dodici anni il termine ordinario e di quindici il termine prorogato con l’aumento di un quarto, pari a tre anni.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché del tutto aspecifico e reiterativo. I ricorrenti avevano riproposto le stesse doglianze dell’appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva valorizzato la mancata spiegazione alternativa sulla disponibilità del veicolo provento di furto e sulla targa intestata ad altra vettura, elementi dai quali aveva desunto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Il vizio denunciato, ad onta della qualificazione formale, si risolve in una rilettura nel merito delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto meramente reiterativo e volto a una non consentita rivalutazione del merito, nella parte in cui si assume che non vi sarebbe prova della riconducibilità della sostituzione della targa a uno dei ricorrenti. Del pari inammissibile è il quarto motivo, che, sotto la veste della violazione di legge, deduce in realtà un vizio di motivazione: la Corte territoriale ha motivato in modo adeguato il diniego delle circostanze attenuanti generiche a uno degli imputati, richiamando il comportamento processuale non collaborativo e i precedenti penali, sintomatici di accresciuta pericolosità sociale. Il beneficio, contrariamente a quanto dedotto, era stato concesso all’altra imputata.
Il quinto motivo è infine inammissibile: il beneficio della sospensione condizionale della pena risulta incompatibile con il quantum delle pene inflitte, superiori ai due anni di reclusione, mentre la richiesta di rimodulazione del trattamento sanzionatorio costituisce pronuncia di merito sottratta al giudice di legittimità. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.