Responsabilità del coordinatore sicurezza: conoscenza dei lavori presupposto dei poteri (Cass. pen. Sez. IV n. 32917 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, l’affermazione di responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione richiede l’accertamento che questi sia stato posto nella condizione di esercitare i poteri che la legge gli attribuisce. È pertanto motivazione apparente quella che desuma la conoscenza dell’inizio delle lavorazioni e delle irregolarità documentali direttamente dal mancato intervento del coordinatore, configurando un salto logico: la possibilità di intervenire è il presupposto che la motivazione avrebbe dovuto dimostrare, non un indizio di conoscenza. La lacuna investe un antecedente indispensabile del giudizio sulla colpa e impone l’annullamento con rinvio. Il difetto di esigibilità della condotta di controllo va verificato sulla base delle risultanze processuali e degli elementi probatori specificamente indicati.
Il Fatto
La sentenza di appello, parzialmente riformando la decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato di lesioni colpose aggravate, confermando invece la penale responsabilità di due imputati per i reati di disastro colposo e crollo di costruzioni. Il crollo della muratura portante di un edificio abitativo aveva travolto il proprietario, rimasto ferito.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione era stato ritenuto responsabile per la genericità del PSC, privo di un piano delle demolizioni, e per l’omessa vigilanza sull’operato delle imprese. Il titolare della società subappaltatrice era stato condannato per non avere verificato la stabilità delle strutture e per non avere predisposto le necessarie opere di puntellamento. Entrambi ricorrevano in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso del coordinatore. Il nucleo del ragionamento è chiaro: l’affermazione di responsabilità del coordinatore per la sicurezza presuppone che egli sia stato posto nella condizione di esercitare i poteri che la legge gli attribuisce, ma i giudici di merito non hanno compiuto questo indispensabile accertamento.
La difesa aveva dedotto circostanze potenzialmente decisive: la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori, il mancato inoltro del POS dell’impresa esecutrice nonostante la richiesta, e l’omessa informazione del subappalto. Dalla verifica di tali circostanze dipendeva la possibilità di ritenere concretamente esigibile l’attività di controllo rimproverata come omessa.
Sul punto la motivazione della Corte di appello è apparente. Essa addebita al coordinatore di avere «implicitamente acconsentito» alle mancate trasmissioni, ma tale affermazione presuppone logicamente proprio ciò che avrebbe dovuto essere oggetto di specifico accertamento, e cioè la conoscenza delle omissioni documentali e dell’inizio delle lavorazioni. Analogamente, l’assunto secondo cui l’imputato avrebbe «lasciato che il cantiere proseguisse» non individua il dato dal quale desumere la consapevolezza che il cantiere fosse operativo.
Si configura così un evidente salto logico: dalla titolarità della posizione di garanzia e dalla mancata attivazione viene desunta la conoscenza della situazione del cantiere, mentre tale conoscenza costituisce il necessario antecedente logico per ritenere esigibile la condotta di controllo. La lacuna investe un antecedente indispensabile del giudizio sulla colpa e comporta l’annullamento con rinvio.
Il ricorso del subappaltatore è invece inammissibile. I motivi, sotto la veste del vizio di motivazione, contestano in realtà la ricostruzione della causa del crollo e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie. Il travisamento della prova è ravvisabile solo quando emerga la contraddittorietà del ragionamento giustificativo rispetto alle risultanze specificamente indicate. La Corte territoriale ha congruamente individuato le condotte cautelari omesse, facendo riferimento alla tecnica di demolizione e alla mancata predisposizione delle opere di consolidamento, obblighi gravanti sull’esecutore in forza degli artt. 150 e 151 d.lgs. n. 81 del 2008. Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
Nota della Redazione
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