Presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e obbligo (Cass. pen. Sez. IV n. 32915 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, la presunzione relativa di sussistenza predicata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati opera con riguardo a tutti i pericoli considerati dall’art. 274, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compreso quello di inquinamento probatorio. Essa prevale, in quanto speciale, sulle disposizioni generali dell’art. 274 cod. proc. pen. e fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Ne consegue che il giudice del riesame, chiamato a pronunciarsi su un titolo cautelare relativo ai reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non può sindacare l’esistenza dei pericoli come se la loro sussistenza non fosse presunta ex lege, dovendo piuttosto verificare se siano stati dedotti elementi idonei a vincere la presunzione. Il motivo di ricorso che prospetti in modo meramente ipotetico il rischio di alterazione del compendio probatorio, senza allegare elementi concreti e attuali, è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nell’ambito di un procedimento per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento dell’istanza difensiva, aveva annullato il titolo cautelare applicativo degli arresti domiciliari per l’indagato.

Il Tribunale distrettuale, pur confermando la gravità indiziaria, aveva ritenuto superata la presunzione di pericolosità quanto al reato associativo e insussistenti i pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione, valorizzando la formulazione temporalmente chiusa dell’imputazione, la cessata operatività del sodalizio e la sostanziale incensuratezza dell’indagato. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi di vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie solo in parte il ricorso, tracciando una netta distinzione tra i due motivi dedotti. Quanto al primo, relativo al pericolo di inquinamento probatorio, la doglianza è dichiarata inammissibile per intrinseca genericità: il ricorrente ha prospettato in termini meramente ipotetici la possibilità di una futura alterazione del processo formativo della prova, senza corredare la censura di elementi specifici capaci di connotare di concretezza e attualità il rischio.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. riguarda tutte le esigenze di cui all’art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio (Sez. III n. 12485 del 28.01.2025). Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata aveva fatto buon governo della norma, rilevando che il compendio indiziario era costituito nella sua totalità da elementi di natura documentale, circostanza che consentiva di ritenere superata, in parte qua, la presunzione.

Fondato è, invece, il secondo motivo, relativo al pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte ricorda che, per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la doppia presunzione può essere vinta solo con la deduzione di elementi che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari o la loro soddisfacibilità con misure meno gravose (Sez. V n. 4950 del 07.12.2021, dep. 2022).

Il Tribunale del riesame, al contrario, ha scrutinato gli specifici profili cautelari come se la loro sussistenza non fosse presunta ex lege. In particolare, con riferimento al pericolo di reiterazione, ha argomentato sull’assenza di elementi sintomatici di un’attuale e persistente pericolosità, senza confrontarsi con gli elementi che avrebbero consentito di superare la presunzione. È l’errore prospettico che vizia il provvedimento: il giudice ha motivato sull’insussistenza dei presupposti invece che sulla prova contraria richiesta dalla norma.

Da qui l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo competente ex art. 309 cod. proc. pen., e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

Nota della Redazione

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