Annullamento con rinvio per vizio di motivazione sul concorso colposo (Cass. pen. Sez. 6 n. 895 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, è viziata da omessa motivazione la sentenza che desuma la penale responsabilità dell’imputato sulla sola base della sua prossimità alle condotte realizzate da altri, omettendo di verificare in concreto il personale apporto concorsuale e la consapevolezza delle plurime condotte illecite. In materia di trattamento sanzionatorio, il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dovendo l’impegno motivazionale essere tale da consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti di cui all’art. 81 cod. pen., nonché l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. L’assorbimento di un reato in un altro, per quanto opinabile, non è sindacabile in assenza di impugnazione della pubblica accusa se ha condotto a un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano confermava, con sentenza del 17/04/2025, la condanna di due imputate, madre e figlia, per una serie di reati, tra cui sostituzione di persona, atti persecutori e calunnia. Le condotte consistevano nella creazione di falsi profili social, apparentemente riconducibili a un collega della persona offesa, attraverso i quali venivano inviati messaggi offensivi e minacciosi. Le imputate avevano inoltre sporto false denunce nei confronti di una terza persona. La Corte d’appello dichiarava l’estinzione per remissione di querela di alcuni reati e assorbiva la simulazione di reato nelle ipotesi di calunnia.
Avverso tale decisione, le imputate proponevano ricorso per Cassazione deducendo plurimi motivi, tra cui questioni relative alla nullità degli accertamenti informatici, all’inutilizzabilità della querela, al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Nell’interesse di una sola delle imputate veniva inoltre dedotta l’omessa verifica del suo ruolo concorsuale rispetto alle condotte materiali realizzate dalla figlia.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha innanzitutto disatteso l’eccezione di intervenuta prescrizione, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024 in tema di applicazione della disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Nel merito, la Corte ha riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto nell’esclusivo interesse di una delle imputate, ravvisando un’omessa risposta agli specifici motivi di appello in ordine all’accertamento del suo apporto concorsuale. La sentenza impugnata aveva incentrato la motivazione sulla condotta dell’altra imputata, desumendo la corresponsabilità della prima sulla base di una piena corresponsabilità rispetto ai fatti realizzati dalla figlia, senza verificare in concreto il personale apporto e la consapevolezza delle condotte illecite. Tale carenza ha determinato, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza nei suoi confronti.
Quanto alla posizione dell’altra imputata, la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla dedotta nullità degli accertamenti informatici, specificando che la password dei files forniti ha la sola finalità di autenticazione e non incide sull’attendibilità dei dati acquisiti, e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all’inutilizzabilità della querela per la sua aspecificità. I motivi volti a censurare il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati sono stati ritenuti manifestamente infondati, in quanto sollecitavano una rivisitazione di merito non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha, invece, accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, rilevando che gli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione non risultavano motivati, essendosi indicata solo l’entità della pena applicata. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, ha affermato che il giudice deve motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, consentendo di verificare il rispetto dei limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.. La sentenza è stata, quindi, annullata con rinvio anche per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio di tale imputata, con rigetto del ricorso nel resto e condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
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Nota della Redazione
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