Copertura finanziaria e quantificazione degli oneri nelle leggi regionali pugliesi del 2024 (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 96 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, convertito nella l. n. 213/2012, verificano annualmente la tipologia delle coperture e le tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali di spesa, con funzione referente. La relazione tecnica costituisce elemento essenziale della previsione di copertura, perché consente di valutare l’effettività e la congruità della stessa e il rispetto dell’art. 81, terzo comma, Cost.. La clausola di invarianza finanziaria non può essere formulata in termini meramente assertivi, ma richiede una dimostrazione economico-contabile degli elementi che la suffragano. Non è conforme al canone di copertura l’indicazione generica degli oneri né l’omessa quantificazione analitica della spesa, soprattutto con riferimento agli oneri permanenti e incomprimibili.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha approvato la Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno 2024, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012. Nel corso del 2024 il Consiglio regionale ha approvato 43 leggi regionali, delle quali 16 recano la clausola di invarianza finanziaria. Sono esclusi dall’esame i tre provvedimenti della manovra di bilancio, già scrutinati dalla Sezione.

La disamina ha riguardato venticinque provvedimenti legislativi con effetti finanziari e alcuni dei provvedimenti recanti la clausola di invarianza. L’istruttoria si è svolta con richieste di chiarimenti e note di riscontro della Regione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo della l. n. 196/2009, il cui art. 17 è direttamente applicabile alle regioni in forza dell’art. 19, comma 2. L’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 impone al legislatore regionale di quantificare gli oneri continuativi per ciascun esercizio del bilancio di previsione e di indicare l’onere a regime, potendo rinviare la quantificazione alla legge di bilancio solo per le spese non obbligatorie.

Il corredo della massima costituzionale è ricostruito attraverso la giurisprudenza della Consulta: la copertura deve essere valutata ex ante, credibile e non arbitraria; le risorse già stanziate in bilancio sono di regola interamente impegnate; l’allegazione della relazione tecnica è indefettibile. Richiamate, tra le altre, le sentenze sul carattere di clausola generale dell’art. 81 Cost. e sull’onere di puntuale dimostrazione in caso di invarianza finanziaria.

Quanto alle singole leggi pugliesi, la Sezione censura anzitutto l’adozione di disposizioni onerose mediante emendamenti privi di relazione tecnico-finanziaria, come nel caso della legge sui rimborsi sanitari. L’incremento di stanziamento senza indicazione dei parametri di calcolo rende la stima non verificabile. Nella legge istitutiva della Fondazione, viene contestata la previsione di un onere a regime privo di convenzione che ne assicuri la correlazione con un interesse pubblico concreto.

La Sezione stigmatizza inoltre il ricorso a fonti integrative indicate in termini meramente eventuali, la cui aleatorietà contrasta con la certezza della copertura, e l’uso di riduzioni su capitoli destinati a spese variabili, la cui disponibilità non è garantita. Per le leggi che trasferiscono funzioni a enti strumentali, la mancanza di quantificazione degli oneri impedisce ogni valutazione di sostenibilità.

Il percorso argomentativo si chiude con il richiamo alla necessità di conformare l’ordinamento contabile regionale al modello statale e con la raccomandazione, in più passaggi, di assicurare il puntuale rispetto delle regole di quantificazione e copertura, a presidio della trasparenza del processo decisionale e dell’equilibrio di finanza pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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