Conto ultima gestione e discarico tesoriere comunale per assenza ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 343 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto promosso nei confronti dell’agente contabile quale conto di ultima gestione, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 174/2016, si conclude con la dichiarazione di regolarità e il discarico quando l’istruttoria non evidenzia irregolarità né ammanchi. La qualificazione di “ultima gestione” presuppone che il periodo successivo sia stato reso da altro tesoriere: se invece il medesimo agente ha proseguito la gestione per un ulteriore periodo, la relativa iscrizione a ruolo è frutto di un errore di fatto e il conto non può essere trattato come ultima gestione. La carenza della relazione dell’organo di controllo interno, prescritta dall’art. 139, comma 2, c.g.c., non è ascrivibile all’agente contabile e non ne giustifica il discarico negativo.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale è investita del giudizio sul conto giudiziale reso dal tesoriere comunale uscente, un istituto bancario, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020, con fondo finale di cassa di oltre un milione di euro. Nel corso del periodo si registra un passaggio di gestione tra il tesoriere uscente e quello subentrante.
Il magistrato istruttore, dopo aver rilevato una confusione di gestione tra i saldi dei conti dei due tesorieri, prospetta la trattazione del conto quale ultima gestione e ne chiede l’iscrizione a ruolo. Il Collegio dispone un approfondimento istruttorio, all’esito del quale il Pubblico Ministero conclude per la regolarità del conto 2020 e per l’ordine al tesoriere di depositare il conto relativo al periodo gennaio 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato documentale decisivo. Il tesoriere uscente aveva in realtà proseguito la gestione fino al 31 gennaio 2021, e per tale periodo il conto era stato effettivamente depositato, dapprima dall’Ente e poi dal tesoriere stesso, mediante piattaforma telematica, in momenti successivi alla relazione di irregolarità del magistrato istruttore. L’uso di quella piattaforma, in luogo di quella dedicata, aveva impedito l’attribuzione automatica del numero di conto e la presa in carico da parte della cancelleria.
Da qui la conclusione: l’ultima gestione non è quella chiusa al 31 dicembre 2020, bensì quella del periodo gennaio 2021, cui è subentrata la gestione del tesoriere entrante. Il presente giudizio, pertanto, si è instaurato solo per un errore di fatto nella individuazione del conto di ultima gestione.
Con riferimento al conto relativo al gennaio 2021 e a quello del tesoriere subentrante, il Collegio rileva una parziale sovrapposizione di periodi e rimette gli atti al magistrato istruttore per le valutazioni di merito. La medesima rimessione riguarda la dedotta confusione di gestione tra i due conti.
Quanto al conto oggetto del giudizio, relativo all’esercizio 2020, l’istruttoria non ha evidenziato irregolarità né ammanchi. La carenza della relazione dell’organo di controllo interno, richiesta dall’art. 139, comma 2, c.g.c., non risulta ascrivibile all’agente contabile, secondo l’orientamento già espresso dalla Sezione (sentenza n. 198/2024). Il conto va dunque dichiarato regolare, con discarico dell’agente contabile e nessuna statuizione sulle spese, in assenza di condanna.
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Nota della Redazione
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