Controllo sulle coperture finanziarie delle leggi regionali siciliane 2022 (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 256 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel giudizio di legittimità sulla copertura finanziaria delle leggi regionali, approva la relazione istruttoria sui profili critici della produzione legislativa onerosa e ne dispone la trasmissione agli organi istituzionali per l’instaurazione del contraddittorio. Il controllo de quo non sfocia in una declaratoria di illegittimità, ma in un procedimento collaborativo volto al miglioramento della qualità della legislazione onerosa. In tale fase la Corte non esercita funzione sanzionatoria, ma verifica le tecniche di quantificazione degli oneri e la tipologia delle coperture adottate. L’approvazione della relazione è strumentale alla successiva approvazione del testo definitivo all’esito del confronto con gli interlocutori istituzionali.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha esaminato la relazione predisposta dai magistrati istruttori sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali approvate nell’anno 2022. Il documento segnala numerosi e rilevanti profili critici della produzione legislativa, già ripetutamente evidenziati nei precedenti referti resi in materia e posti a fondamento di declaratorie di illegittimità da parte della Corte costituzionale.
Di qui la necessità, ravvisata dalla Sezione, di attivare il contraddittorio sugli esiti del controllo, onde contribuire, attraverso il confronto con gli interlocutori istituzionali, al progressivo conseguimento di un miglioramento reale della qualità della legislazione onerosa regionale.
La Motivazione della Corte
Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che demanda alle Sezioni regionali di controllo la verifica sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali. La Sezione richiama le linee di orientamento dettate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR, che ha sostituito la precedente n. 10/SEZAUT/2013/INPR.
Da tali linee guida discende il principio secondo cui, nei confronti della Regione, deve essere assicurato il più ampio contraddittorio, allo scopo di acquisire, attraverso puntuali interlocuzioni, ogni elemento utile per la conclusiva definizione, da parte della Corte, delle indicazioni volte a migliorare in via collaborativa la qualità della legislazione onerosa regionale.
La Sezione prende atto, dopo ampio dibattito, dei numerosi profili critici riscontrati in riferimento all’esercizio 2022. Molti di essi erano già stati segnalati nei precedenti referti e hanno fondato declaratorie di illegittimità della Corte costituzionale. Tale rilievo non conduce, in questa sede, ad alcuna pronuncia di illegittimità: la funzione esercitata è di controllo collaborativo, non di giudizio.
Su questa base la Sezione approva, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio, la relazione dei magistrati istruttori. Dispone la trasmissione della deliberazione e della relazione allegata al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, ai Presidenti delle Commissioni legislative permanenti e al Presidente della Regione siciliana. Invita le suddette autorità a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione, al fine di consentire la successiva approvazione del testo definitivo. Avvisa le medesime autorità che, entro lo stesso termine, hanno facoltà di richiedere il contraddittorio in forma orale in adunanza.
Nota della Redazione
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