Ritardi PNRR e mancato FPV (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 311 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sull’attuazione del PNRR, la Sezione regionale verifica la coerenza tra i dati dichiarati dal soggetto attuatore e le risultanze del sistema ReGiS. Il formale rispetto del cronoprogramma non esonera dall’obbligo di assicurare l’effettivo avanzamento economico-finanziario dell’intervento e l’allineamento costante delle informazioni sul sistema di monitoraggio. La mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato per risorse accertate e reimputate a esercizi successivi contrasta con il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, che impone l’imputazione delle obbligazioni all’esercizio di scadenza. Il rischio, anche solo prospettico, di mancato raggiungimento degli obiettivi giustifica la raccomandazione e la richiesta di relazione di aggiornamento, funzionali al consolidamento delle risorse ottenute.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato d’ufficio un procedimento di monitoraggio su un intervento finanziato a valere sul PNRR, misura M4C1I1.1, destinato alla realizzazione di un asilo nido, con CUP C55E24000030006 e importo complessivo indicato in € 576.000,00. Soggetto attuatore e destinatario del finanziamento è il Comune di Baiano.

Dai dati pubblicati sul sistema ReGiS emergevano una duplicazione del CUP, aree informative non popolate e un avanzamento economico pari a zero. Il Magistrato istruttore ha quindi richiesto una relazione sullo stato di avanzamento, alla quale l’ente ha risposto con note del 19 luglio 2025, dichiarando il rispetto del cronoprogramma e l’assenza di criticità strutturali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro degli obblighi gravanti sulle amministrazioni titolari e sui soggetti attuatori. Richiama il d.l. n. 77 del 2021, conv. dalla l. n. 108 del 2021, che all’art. 1, comma 3, qualifica le disposizioni come direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Reg. (UE) 2021/241. Il vincolo di destinazione delle risorse permane per tutta la durata del programma e ciascun titolare dei progetti è responsabile dell’attuazione secondo i principi della sana gestione finanziaria.

La Corte richiama poi il regime dei trasferimenti. Il DM MEF 11 ottobre 2021 prevede anticipazioni e quote intermedie calcolate sulla spesa effettivamente sostenuta e risultante dal sistema ReGiS, con saldo finale subordinato al raggiungimento di target e milestone. Il d.l. n. 19 del 2024, conv. dalla l. n. 56 del 2024, ha elevato di norma al 30 per cento le anticipazioni, mentre il d.l. n. 113 del 2024, conv. dalla l. n. 143 del 2024, ha ammesso trasferimenti fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento.

Nel caso esaminato, il Collegio rileva che le date fissate dall’accordo di concessione risultano rispettate secondo la tabella fornita dall’ente. Tuttavia, il sistema ReGiS registra ancora un avanzamento economico-finanziario pari al 15,3 per cento, con costi realizzati per € 79.344,10 su un totale di € 517.854,56. La previsione di conclusione dei lavori entro il 30.03.2026, con durata contrattuale di 365 giorni dalla consegna del 12.03.2025, appare allo stato difficilmente ipotizzabile, in assenza di chiarimenti sulle fasi intermedie.

Un autonomo profilo di criticità riguarda il fondo pluriennale vincolato. L’ente ha dichiarato che la reimputazione non ha dato luogo alla sua costituzione. La Sezione osserva che la fattispecie non è coerente con la competenza finanziaria potenziata: il fondo, disciplinato dal punto 5.4 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate a finanziare obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, e serve a rendere evidente la distanza temporale tra acquisizione dei finanziamenti e loro effettivo impiego.

Su queste basi la Corte rileva i profili di criticità, raccomanda l’adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi e la rendicontazione finale, e invita l’ente a fornire riscontro entro il 31.01.2026 sull’avvenuto allineamento dei dati sul sistema ReGiS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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