Acquisizione societaria da parte di partecipata pubblica non conforma al TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 84 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il consiglio comunale autorizza l’acquisizione, anche indiretta, di una partecipazione societaria da parte di una società in house già affidataria di un servizio pubblico è soggetta al controllo di conformità dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, che impone all’ente un’onere di motivazione analitica non assolvibile per relationem. Il rinvio integrale alla documentazione e alle deliberazioni della partecipata non solleva l’amministrazione dall’obbligo di esprimere un autonomo apprezzamento su necessità della società ex art. 4 TUSP, sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, da parte degli enti locali è fortemente circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento e con le finalità di tutela della concorrenza e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Il mancato esperimento di una procedura a evidenza pubblica e l’assenza di verifica sull’oggetto e sul prezzo dell’operazione integrano ulteriori profili di non conformità al TUSP.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale socio di una società in house, affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito ottimale Marche Sud, ha autorizzato l’acquisizione della totalità delle quote di una società a responsabilità limitata da parte della medesima partecipata. L’operazione, qualificata come rinforzamento industriale della società in house, avrebbe dato luogo a una partecipazione indiretta in capo al Comune.
La società partecipata ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare e la documentazione relativa all’operazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. Il Collegio ha quindi esaminato la conformità dell’atto deliberativo alle norme del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal riparto di competenze delineato dagli artt. 7 e 8 TUSP, che per la costituzione di società e per l’acquisto di partecipazioni esigono una deliberazione del consiglio comunale, e dall’art. 5 TUSP, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. Il controllo contabile verifica la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria, nonché l’affidabilità delle stime, traducendosi in una valutazione di coerenza e ragionevolezza delle conclusioni dell’amministrazione, senza scivolare in forme di cogestione.
Sul piano dell’onere motivazionale, il Collegio rileva il carattere analitico della motivazione richiesta, articolata in più profili: necessità della società per le finalità istituzionali ex art. 4 TUSP, ragioni e finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il mero rinvio ad altri atti non assolve l’obbligo, poiché la motivazione per relationem deve comunque esplicitare, sia pure in sintesi, le condizioni legittimanti e i contenuti decisive della decisione.
La Sezione constata che la deliberazione consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, oscillando tra il riferimento a un singolo organismo societario e quello a un gruppo composto da due società, una delle quali interessata da un progetto di scissione. Non vengono esplicitati i costi gravanti sulla partecipata, non è menzionato il parere dell’organo di revisione e la motivazione è rinviata integralmente alla deliberazione e agli allegati della società. Ne risulta un difetto di autonomo apprezzamento da parte dell’ente locale.
Sotto il profilo dei vincoli di scopo e di attività, la Corte rileva che l’amministrazione ha già fatto ricorso allo strumento societario mediante la stessa partecipata, affidataria unica del servizio. L’ulteriore acquisizione non è sorretta da alcuna dimostrazione di indispensabilità e infungibilità, tanto più che l’oggetto sociale della società target risulta molto più esteso di quello della partecipata. La scelta appare inoltre incoerente con le finalità di razionalizzazione della spesa e di contenimento delle partecipazioni pubbliche, ponendosi in contrasto con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.
Sul versante della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, la Sezione osserva che la deliberazione non indica il complessivo esborso per l’acquisto, né si confronta con il prezzo collocato tra un minimo e un massimo, né con il debito verso il socio uscente per distribuzione di utili pregressi. Le risorse impiegate restano pubbliche, trattandosi di un organismo interamente partecipato da enti locali. La Corte esclude infine che l’acquisizione possa avvenire senza una procedura a evidenza pubblica e senza valutare soluzioni alternative. Il parere conclusivo è di non conformità della deliberazione e dell’operazione al d.lgs. n. 175/2016.
Nota della Redazione
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