Errore di calcolo e correzione ex art. 287 c.p.c.: inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 19797 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione dell’errore di calcolo previsto dall’art. 287 cod. proc. civ. è esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., anche quando il provvedimento da correggere sia una sentenza o un’ordinanza della Corte di cassazione. L’esperibilità è però subordinata a una condizione rigorosa: che, a fronte di presupposti numerici esattamente determinati, sia dedotta l’erronea utilizzazione delle regole matematiche corrispondenti al calcolo svolto dal giudice. Resta estranea alla procedura, e costituisce al più un error in iudicando, la denuncia dell’errore in cui il giudice sia eventualmente incorso nell’individuazione dei parametri del calcolo, come l’effettivo valore della causa. Una contestazione siffatta non è suscettibile di essere emendata con lo strumento della correzione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto la cassazione del decreto con cui il tribunale aveva rigettato la loro opposizione allo stato passivo di un fallimento. La Corte, con una precedente ordinanza n. 6906 del 2022, ha rigettato il ricorso e li ha condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 7.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Con ricorso notificato il 7 marzo 2022, i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell’errore materiale di calcolo asseritamente contenuto in quella ordinanza. Sostengono che la somma liquidata equivarrebbe a quasi la metà della somma lorda oggetto del contendere, palesemente sproporzionata rispetto al valore della causa, determinato in ricorso in € 22.155,84. Applicando i valori medi di tariffa del d.m. n. 55/2014, la liquidazione avrebbe dovuto essere pari a € 2.935,00. Il fallimento è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla delimitazione dell’ambito oggettivo dell’art. 287 cod. proc. civ., richiamato per i provvedimenti della Cassazione dall’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ..

Il rimedio della correzione opera su un terreno circoscritto: presuppone presupposti numerici esattamente determinati e la deduzione dell’erronea utilizzazione delle regole matematiche corrispondenti al calcolo effettuato dal giudice. È l’ipotesi dell’errore materiale di calcolo in senso stretto, in cui il risultato non corrisponde all’operazione aritmetica correttamente impostata.

Diversa è la fattispecie sottoposta alla Corte. I ricorrenti non contestano l’applicazione delle regole matematiche, ma l’individuazione dei parametri del calcolo, segnatamente l’effettivo valore della causa assunto a base della liquidazione e la scelta dei valori di tariffa applicati. La doglianza investe il criterio di determinazione della somma e non la meccanica operazione aritmetica.

Tale contestazione integra, semmai fosse sussistente, un error in iudicando. L’errore di giudizio, per quanto possibile, non è suscettibile di essere emendato con la procedura di correzione, che non può trasformarsi in uno strumento di revisione del criterio liquidatorio. Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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