Convocazione assembleare s.r.l., onere del socio di provare la mancata conoscenza (Cass. civ. Sez. I n. 6900 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società a responsabilità limitata, deve presumersi la valida costituzione dell’assemblea dei soci ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza, o nel diverso termine previsto dall’atto costitutivo. Il socio che intenda vincere tale presunzione deve dimostrare che, per causa a lui non imputabile, non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza. Il principio, affermato con riguardo alla disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, resta applicabile anche alla nuova disciplina della s.r.l., modificata sul punto solo quanto al carattere dispositivo, divenuto suppletivo, della previsione sul termine di spedizione dell’avviso. L’onere di contestazione a carico della società sussiste soltanto per i fatti a essa conoscibili; non è configurabile quando la condotta sia riconducibile all’operato di un terzo.
Il Fatto
Il socio di una s.r.l. impugna davanti al giudice di merito le delibere assembleari adottate in una assemblea societaria, deducendo di non aver ricevuto in tempo utile l’avviso di convocazione e l’abuso di potere della maggioranza, per perseguimento di interessi personali dei soci di controllo. Il Tribunale, in primo grado, accerta che l’azione di annullamento è stata proposta tardivamente, ma reputa fondata quella di nullità, perché alla data dell’assemblea l’avviso non era stato consegnato al socio.
La Corte di appello, in riforma, accoglie il gravame principale della società: l’avviso risulta spedito nel rispetto del termine statutario e il socio non ha dimostrato che la mancata ricezione dipendesse da causa a lui imputabile. Il gravame incidentale del socio, relativo alle modifiche statutarie, è disatteso perché quelle delibere non hanno oggetto impossibile o illecito e vanno impugnate nel termine decadenziale di novanta giorni. Il socio ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente, per ragioni logico-giuridiche, il secondo e il terzo motivo. Quanto al secondo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per essere stato posto a suo carico l’onere di dimostrare l’assenza di un tentativo di consegna dell’avviso presso il suo domicilio. Il motivo è infondato.
Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23218 del 2013, che ha affermato il principio della presunzione di valida costituzione dell’assemblea quando gli avvisi siano stati spediti almeno otto giorni prima dell’adunanza, o nel diverso termine indicato nell’atto costitutivo, salvo che il destinatario provi, vincendo la presunzione, di non aver ricevuto l’avviso per causa a lui non imputabile o di averlo ricevuto troppo tardi per partecipare.
Tale principio, secondo le Sezioni Unite, opera anche nella nuova disciplina della s.r.l., modificata solo quanto al carattere dispositivo, divenuto suppletivo, della previsione sul termine di spedizione dell’avviso originariamente contenuta nell’art. 2484 cod. civ. La Corte territoriale, accertato il tempestivo invio nel termine statutario e constatata la mancata prova contraria del socio, ha quindi fatto corretta applicazione del principio e si è sottratta alla censura.
Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per la mancata contestazione del mancato tentativo di consegna, è inammissibile. È consolidato l’indirizzo secondo cui l’onere di contestazione sussiste solo per i fatti noti alla parte e spetta a chi ne denunci la violazione allegare che la controparte conosceva la circostanza assunta come controversa. Nel caso concreto il mancato tentativo di consegna da parte dell’agente postale non è riconducibile alla condotta della società, né il ricorso indica elementi dai quali desumere che questa ne fosse a conoscenza.
Il primo motivo, infine, è inammissibile: la resistenza della sentenza alla censura sulla ratio decidendi della mancata prova del socio impedisce l’esame della doglianza relativa alla distinta ratio del tentativo di consegna, stante la definitività dell’autonoma motivazione non utilmente impugnata. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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