Notifica nulla per irreperibilità e ripresa tardiva del procedimento (Cass. civ. Sez. V n. 15593 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che ha richiesto la notifica, ove questa non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. I requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova. La ripresa del procedimento è rimessa alla parte istante e non richiede preventiva autorizzazione del giudice. Resta ferma la facoltà dell’interessato di dimostrare che la dilazione è insufficiente per circostanze eccezionali, delle quali resta onerato.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello, confermando l’accoglimento del ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2014. Con l’atto impositivo, oltre ad accertarsi un maggior reddito di impresa in capo a una società cooperativa, erano state poste a carico del contribuente, in via solidale nella qualità di amministratore di fatto, le conseguenti sanzioni.
Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo la tardività del ricorso. La questione centrale ha riguardato il termine di impugnazione e la validità del procedimento notificatorio attivato dall’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo, così come eccepito dal controricorrente sin dal controricorso. Al giudizio si applica il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 46 legge n. 69/2009, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009.
Nel computo dei termini processuali la Corte ha ribadito il sistema della computazione civile, non ex numero ma ex nominatione dierum, ai sensi degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ.: il decorso del tempo si verifica allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Quando il termine di decadenza interferisce con la sospensione feriale, ha precisato la Corte, non si computano i giorni dal primo al trentunesimo di agosto; al termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ. vanno aggiunti i trentuno giorni di sospensione. La riduzione del periodo feriale da quarantasei a trentuno giorni, operata dall’art. 16 d.l. n. 132/2014, trova applicazione dalla sospensione relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015.
Nel caso concreto, pubblicata la sentenza di appello il 12 marzo 2019, il termine per il ricorso scadeva il 13 ottobre 2019, prorogato al lunedì 14 ottobre 2019. La notifica fu tentata con raccomandata spedita il 14 ottobre 2019, ma non si perfezionò per irreperibilità assoluta del destinatario. Il procedimento notificatorio fu ripreso solo in data 16 dicembre 2019.
Richiamando le Sezioni Unite n. 14594 del 2016, la Corte ha escluso che i requisiti di immediatezza e tempestività sussistano quando sia superato il limite pari alla metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ.. Nel caso di specie il procedimento è stato ripreso oltre il termine di trenta giorni, né la ricorrente ha allegato circostanze eccezionali o di aver appreso con ritardo l’esito negativo della prima notifica. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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