Termine di trenta giorni per ricorso contro sentenza di liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 26690 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dimidiato di trenta giorni stabilito dall’art. 51, comma 13, CCII per il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che rigetti o accolga il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si applica anche alla sentenza con cui la corte d’appello, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara essa stessa aperta la liquidazione giudiziale. Le due disposizioni regolano in modo compiuto e coerente il regime delle impugnazioni in materia concorsuale e rispondono alla medesima ratio acceleratoria. L’interpretazione sistematica prevale sul criterio di specialità invocato dal ricorrente, poiché il tessuto normativo del codice della crisi è autonomamente disciplinato rispetto ai termini ordinari del codice di rito.
Il Fatto
Il creditore istante aveva chiesto al Tribunale l’apertura della liquidazione giudiziale di una società. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso; su reclamo del creditore, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione e ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, rimettendo gli atti al Tribunale per i provvedimenti di competenza.
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Il controricorrente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività, per violazione dell’art. 51, commi 12 e 13, CCII. Il P.M. ha concluso nello stesso senso, rilevando che la sentenza d’appello era stata comunicata il 10.07.2024 mentre il ricorso era stato notificato solo il 03.09.2024.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il regime del reclamo contro il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, rilevando che esso ha subito una modifica sostanziale con il passaggio dalla legge fallimentare (art. 22 l.fall.) al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 50 CCII). Nel vigore della legge fallimentare, la corte d’appello si limitava a rimettere gli atti al tribunale con decreto motivato e tale decreto non era ricorribile per cassazione, avendo carattere interinale e non decisorio.
La riforma del 2019 ha innovato profondamente l’assetto. Il quinto comma dell’art. 50 CCII stabilisce che, in caso di accoglimento del reclamo, è la stessa corte d’appello a dichiarare aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e solo dopo rimette gli atti al tribunale. Il legislatore ha così esplicitato che avverso la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione.
La Corte ritiene che un’interpretazione sistematica del nuovo tessuto normativo imponga di applicare il medesimo termine dimidiato di trenta giorni anche alla sentenza che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiari aperta la liquidazione giudiziale. Non è sufficiente a diversa conclusione il richiamo alle forme camerali del secondo comma dell’art. 50, che riguarda il caso di rigetto del reclamo con decreto motivato, mentre per l’accoglimento il quinto comma prevede la forma della sentenza.
L’opzione ermeneutica del ricorrente violerebbe il criterio di specialità, a fronte di un sistema concorsuale autonomamente disciplinato in cui lo specifico termine dell’art. 51, comma 13, CCII non può che riguardare anche la ricorribilità stabilita dall’art. 50, comma 5, CCII. Parimenti irragionevole sarebbe la tesi, essendo identica la ratio acceleratoria sottesa alla dimidiazione, sia che venga in rilievo il rigetto o l’accoglimento del reclamo contro l’apertura, sia che venga in rilievo l’accoglimento del reclamo contro il diniego.
La Corte richiama la Relazione illustrativa ai decreti delegati della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e la Relazione al codice della crisi, che confermano la ricorribilità per cassazione con termini dimidiati. Il termine di trenta giorni non è soggetto alla sospensione feriale, come stabilisce l’art. 9, comma 1, CCII. Pertanto il ricorso, notificato oltre il termine decorrente dalla comunicazione della sentenza d’appello, è inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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