Rinuncia al ricorso in Cassazione estingue il giudizio con compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. I n. 23572 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, seguita dall’adesione della controricorrente, determina l’estinzione del giudizio senza necessità di esame nel merito dei motivi di impugnazione. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti quando vi sia accordo in tal senso tra le stesse. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un procedimento espropriativo risalente al 1970, relativo a terreni compresi nella realizzazione di un asse attrezzato industriale, per il quale i proprietari avevano ottenuto, con pronuncia divenuta irrevocabile, la condanna del consorzio concessionario al pagamento delle relative somme. Il consorzio, posto in liquidazione, non era in grado di far fronte ai propri debiti.
Un proprietario ha quindi citato in giudizio il consorzio, il Ministero delle infrastrutture, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Prefettura e l’Anas, chiedendo accertarsi l’inadempimento e la risoluzione del rapporto sottostante il decreto di esproprio, oltre al risarcimento dei danni. La Corte d’appello dell’Aquila, riformando la decisione di primo grado, ha esteso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la condanna risarcitoria, ravvisando un obbligo di garanzia dello Stato in ragione dell’insolvenza del concessionario e una violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU e dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU. Avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Alla rinuncia ha aderito la controricorrente.
La Corte, preso atto della rinuncia e dell’avvenuta adesione, ha dichiarato il giudizio estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza procedere all’esame nel merito dei motivi di impugnazione, tra cui quelli concernenti la dedotta diretta applicabilità delle norme CEDU e l’estensione della responsabilità statale.
Le spese del giudizio di cassazione sono state interamente compensate tra le parti, in conformità all’accordo sottoscritto dalle stesse.
La Corte ha inoltre precisato che, in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, richiamando sul punto Cass., sez. 5, n. 25485 del 2018 e Cass., sez. 5, n. 31732 del 2018.
Nota della Redazione
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