Assistenza indiretta: onere della prova a carico dell’Asp (Cass. civ. Sez. I n. 18231 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle prestazioni di assistenza specialistica erogate in forma indiretta, ai sensi dell’art. 3, lettera a), della legge regionale della Sicilia n. 80/1980, per come interpretato dall’art. 4 della legge regionale della Sicilia n. 42/1996, l’impossibilità di fruire delle prestazioni in forma diretta per mancanza di presidi pubblici o privati convenzionati nel Comune di residenza o domicilio dell’assistito integra il presupposto del rimborso. L’accertamento di tale impossibilità grava, secondo il principio di vicinanza della prova, sull’azienda sanitaria, non sull’assistito. La ricorrente che si dolga della violazione della norma sostanziale senza censurare il riparto dell’onere probatorio propone un motivo inammissibile, non potendo la Corte aderire all’interpretazione della legge che presuppone l’accertamento di fatto precluso. Il motivo che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza, quando non ne indichi l’esatta individuazione e il luogo processuale e non riporti il testo dei documenti.
Il Fatto
Con sentenza depositata il 1° aprile 2020 la Corte d’appello di Palermo riformava la decisione del tribunale e condannava l’azienda sanitaria provinciale al pagamento, in favore di un mandatario speciale di numerosi assistiti, della somma di euro 106.839,08, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese di fisiokinesiterapia sostenute presso una struttura privata.
Il giudice di secondo grado riteneva che, alla stregua della legislazione regionale applicabile, il ricorso a strutture private fosse legittimo quando nel Comune di residenza del richiedente non fossero presenti strutture pubbliche, e che spettasse all’azienda sanitaria dimostrare la presenza di tali strutture per ciascun assistito. Proponeva ricorso per cassazione l’azienda sanitaria, affidandolo a due motivi; resisteva il controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il primo motivo sotto entrambi i profili. Le prestazioni risultano eseguite entro il giugno 2002, quando era ancora operante la disciplina regionale anteriore all’abolizione del sistema di rimborso delle prestazioni in forma indiretta sancita dall’art. 8-septies del d.lgs. n. 502/1993.
Il termine fissato da tale disposizione era stato dapprima prorogato al 31 dicembre 2001 dall’art. 92, sedicesimo comma, della legge n. 388/2000 e poi, limitatamente alla Sicilia, al 30 giugno 2002 dalla legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002. La legislazione regionale applicabile ratione temporis condiziona quindi il rimborso all’impossibilità di fruire delle prestazioni in forma diretta nel Comune di residenza o domicilio per mancanza di presidi pubblici o privati convenzionati.
Su questo punto la Corte d’appello aveva affermato che fosse l’azienda sanitaria a dover provare la presenza di strutture ostative. Tale profilo non era stato censurato, né espressamente né implicitamente: la ricorrente si era doluta della violazione della norma sostanziale, non dell’art. 2697 cod. civ. Dovendosi perciò ritenere assenti i presidi nei singoli Comuni di residenza dei mandanti, il motivo non consente alla Corte di aderire all’interpretazione della legge preferita dall’azienda.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente non chiarisce quale sia il fatto decisivo asseritamente omesso né il luogo processuale in cui fu trattato. Il motivo non riporta il testo dei documenti amministrativi addotti e chiede in sostanza alla Corte un esame diretto degli stessi, operazione preclusa al giudice di legittimità.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 7.000,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, c.p. e i.v.a., con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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