Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e valutazioni di merito incensurabili (Cass. pen. Sez. 7 n. 19493 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Parimenti, la contestazione della mancata esclusione della recidiva e del giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentita in sede di legittimità, implicando una valutazione discrezionale del merito, censurabile solo in caso di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 10 marzo 2025, con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di doglianza: il primo contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità; il secondo, invece, censurava la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di comparazione fra le opposte circostanze.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato come il primo motivo di ricorso non fosse deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvevano nella pedissequa reiterazione di quelle già presentate in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale. Tali motivi sono stati qualificati come non specifici ed apparenti, poiché omettevano di assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, richiamando i principi espressi da precedenti pronunce di legittimità sulla necessaria specificità dei motivi di ricorso.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha osservato come la contestazione della mancata esclusione della recidiva e del giudizio di comparazione fra circostanze implicasse una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Tale sindacato, secondo il consolidato orientamento richiamato, sfugge al controllo di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da motivazione sufficiente. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che le conclusioni del giudice di merito erano argomentate e ragionate, come emerso dalla pagina della sentenza impugnata indicata, e pertanto incensurabili in sede di legittimità.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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