La querela è tempestiva se la persona offesa acquisisce piena consapevolezza dell’illecito (Cass. pen. Sez. 2 n. 1723 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati procedibili a querela, la proposizione della querela è tempestiva allorché il fatto si manifesti alla persona offesa in tutti i suoi elementi costitutivi certi, dovendo la decadenza di cui all’art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di mere supposizioni. Il termine per la presentazione della querela non decorre dal momento della consumazione del reato, bensì dal giorno in cui la persona offesa acquisisce una consapevolezza piena e concreta della natura delittuosa del fatto. Il motivo di ricorso che introduce una censura nuova, non oggetto di specifica devoluzione nel giudizio di appello, è inammissibile, essendo precluso alla Corte di cassazione l’esame di questioni non sottoposte al vaglio del giudice di merito. La riparazione del danno effettuata da un terzo è ostativa all’applicazione dell’art. 162-ter cod. pen., salvo che sia dimostrato che il terzo abbia agito in nome e per conto dell’autore del reato.
Il Fatto
Con sentenza del 10 luglio 2023, il Tribunale di Pescara condannava l’imputato per i reati di truffa (capi A e D) e sostituzione di persona (capo B), uniti dalla continuazione. Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, che confermava la condanna, proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo cinque motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati, aspecifici o non deducibili in sede di legittimità.
Quanto al primo motivo, relativo alla presunta tardività della querela, la Corte ha dato continuità all’orientamento consolidato (richiamando Sez. 6, n. 24380 del 12 marzo 2015, Rv. 264165), secondo cui il termine trimestrale di cui all’art. 124 cod. pen. decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce piena consapevolezza della natura delittuosa del fatto. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva logicamente ricostruito il percorso conoscitivo della persona offesa, la quale aveva compreso la portata illecita della condotta solo in un momento successivo, in ragione del rapporto fiduciario e sentimentale che la legava all’imputato.
Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile, in quanto volto a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una decisione caratterizzata da doppia conformità e da un apparato argomentativo logico e coerente. La Corte ha evidenziato che la prova della riconducibilità all’imputato delle condotte fraudolente era stata desunta da elementi univoci e convergenti, quali le dichiarazioni delle persone offese e i riscontri estrinseci, nonché dalla circostanza che gli indirizzi di posta elettronica non fossero riferibili ad alcuno degli enti indicati.
Il terzo motivo, concernente l’estinzione del reato per condotta riparatoria ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen., è stato ritenuto aspecifico e non autosufficiente. La Corte ha confermato la corretta valutazione del giudice di merito, che aveva escluso l’operatività dell’istituto sulla base di due profili ostativi: la restituzione delle somme era avvenuta ad opera del padre dell’imputato, senza dimostrazione che questi avesse agito in nome e per conto del prevenuto, e la riparazione non era integrale, non avendo riguardato anche il danno morale.
Il quarto motivo, relativo all’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, numero 4, cod. pen., è stato dichiarato inammissibile per mancata devoluzione in appello, trattandosi di censura nuova. Il quinto motivo, infine, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato, essendo la valutazione del giudice di merito adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.