Compensazione delle spese per contrasto giurisprudenziale è facoltà e non obbligo (Cass. civ. Sez. III n. 32048 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che l’appello sia stato iscritto a ruolo prima del sopravvenuto intervento nomofilattico chiamato a dirimere il contrasto di giurisprudenza non impone al giudice del merito di disporre la compensazione delle spese di giudizio. L’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. configura infatti una semplice facoltà e non un obbligo, sicché la scelta di non compensare resta espressione di discrezionalità insindacabile in sede di legittimità. La liquidazione delle spese, se ancorata al principio di soccombenza e operata entro i parametri, non è censurabile in Cassazione salvo vizi logici o giuridici gravi. Il ricorso che deduca la violazione dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. per non avere il giudice compensato le spese è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso una cartella esattoriale notificata nel 2015, avente ad oggetto il pagamento di tasse automobilistiche riferite al 2011, eccependo l’inesistenza del titolo esecutivo e la prescrizione del credito. Le parti convenute eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Giudice di pace dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice tributario, con conseguente inammissibilità dell’opposizione.
Il Tribunale, in sede di appello, riteneva il gravame ammissibile ma infondato, qualificando la domanda come opposizione all’esecuzione e confermando la natura tributaria del credito azionato; seguiva condanna dell’appellante alle spese. Il ricorrente censura in Cassazione, con unico motivo, la mancata compensazione delle spese in considerazione del contrasto giurisprudenziale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 90, 91, 92, secondo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 24, 111 e 112 Cost., lamentando che il giudice del merito avesse omesso di compensare le spese pur in presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla giurisdizione in materia di prescrizione dei crediti tributari successiva alla notifica della cartella.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il passaggio centrale è netto: l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale o il sopravvenire di un nuovo orientamento nomofilattico non generano un dovere di compensazione ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., ma solo una facoltà per il giudice.
La Corte ribadisce un principio consolidato: la liquidazione delle spese processuali, se basata sul principio di soccombenza e se il giudice ha esercitato la facoltà, e non l’obbligo, di compensazione, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia affetta da vizi logici o giuridici gravi. Nel caso concreto, il Tribunale ha liquidato le spese a favore dei soccombenti in base ai parametri, senza incorrere in tali vizi. La scelta di non compensare rientra dunque nella insindacabile discrezionalità del giudice del merito.
Quanto alla richiamata ordinanza n. 1965/2023, invocata dal ricorrente per sostenere che la sopravvenienza nomofilattica integrerebbe idonee ragioni di compensazione, la Corte non ne ha tratto un obbligo, confermando che la relativa valutazione resta nel perimetro discrezionale del giudice. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite, sostenute dalla Regione, seguono la soccombenza della parte ricorrente e, essendo la pronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., la stessa è condannata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con parametrazione equa e liquidazione come in dispositivo; consegue la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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