Parere di congruità non vincolante e nomina arbitro in volontaria giurisdizione (Cass. civ. Sez. II n. 12812 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato il giudice non è vincolato dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione. L’accertamento sull’autonoma rilevanza delle prestazioni stragiudiziali rispetto a quelle giudiziali, ai sensi dell’art. 20 D.M. 55/2014, è riservato al giudice di merito e resta estraneo al giudizio di legittimità. Il provvedimento presidenziale di nomina dell’arbitro ex art. 810 cod. proc. civ. ha natura di volontaria giurisdizione, con la conseguenza che l’attività difensiva ivi svolta è liquidata sulla base della relativa tabella.

Il Fatto

Un avvocato proponeva ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per ottenere il pagamento del saldo del compenso concordato per attività giudiziale e stragiudiziale connessa a un procedimento per la nomina di arbitro. Il resistente contestava l’accordo. Il Tribunale di Ancona, dichiarata l’assenza di prova dell’accordo, determinava il compenso secondo il D.M. 55/2014 e rigettava la domanda.

Il Tribunale riteneva che l’attività per la nomina dell’arbitro ricadesse nei parametri della volontaria giurisdizione e che quella stragiudiziale, priva dell’autonomia richiesta dall’art. 20 D.M. 55/2014, fosse complementare e connessa a quella giudiziale. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame del parere di congruità del Consiglio dell’Ordine. La Corte lo dichiara infondato, richiamando il principio per cui il giudice non è vincolato dal parere di congruità e può discostarsene, purché indichi le voci ritenute non dovute così da consentire il controllo di legittimità. Sul punto richiama, tra le altre, le Sezioni Unite n. 19427 del 2021.

Nel caso concreto l’ordinanza impugnata aveva specificato le ragioni dell’esclusione dei compensi stragiudiziali, qualificando le prestazioni come funzionali e conseguenziali alla liquidazione della quota sociale, complementari rispetto all’attività giudiziale e prive di autonoma rilevanza ex art. 20. Il ricorrente, osserva la Corte, si limitava a richiamare il diverso giudizio dell’Ordine senza indicarne il contenuto concreto e senza individuare i fatti decisivi omessi.

La censura resta quindi una critica all’apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e estraneo al giudizio di legittimità, anche per le modalità di proposizione del motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il secondo motivo lamentava la violazione del D.M. 55/2014, sostenendo che il ricorso ex art. 810 cod. proc. civ. andasse ricondotto all’attività arbitrale. La Corte lo dichiara infondato: il provvedimento presidenziale di nomina dell’arbitro ha natura di volontaria giurisdizione, non ha carattere decisorio, non risolve controversie su diritti soggettivi né pregiudica le successive valutazioni. Il principio, uniforme nella giurisprudenza di legittimità, è richiamato con Sez. I n. 18004 del 2018 e altre conformi.

Da tale natura deriva che l’attività del difensore nel procedimento di nomina è analoga a quella svolta in ogni altro procedimento di volontaria giurisdizione e non può essere assimilata a quella arbitrale. Il Tribunale ha quindi correttamente liquidato il compenso sulla base della relativa tabella. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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