Produzione di provvedimenti come prova documentale e non contestazione dei fatti (Cass. civ. Sez. I n. 5366 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della sussistenza o dell’insussistenza di una contestazione rientra nell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte ed è riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, numero 5, c.p.c., solo per vizio di motivazione, quando questa non raggiunga il minimo costituzionale. La produzione in giudizio di un provvedimento di cui si voglia trarre la prova di un fatto dedotto non integra l’esibizione di un precedente giurisprudenziale, ma costituisce prova documentale soggetta alle preclusioni dell’art. 345 c.p.c., con la conseguenza che la sua tardiva produzione è inammissibile. Il giudice di appello non è tenuto a esaminare i motivi divenuti assorbiti quando il rigetto dell’impugnazione si fondi su una ratio decidendi autonoma e sufficiente.

Il Fatto

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un milione e mezzo di euro nei confronti della ricorrente e su beni di questa aveva iscritto ipoteca giudiziale, assumendo che i cespiti fossero vincolati da destinazione triennale ai sensi dell’art. 2645 ter c.c. La debitrice propose opposizione, deducendo la scadenza del vincolo e chiedendo dichiararsi l’inefficacia dell’iscrizione.

Il Tribunale di Padova respinse l’opposizione. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 25 giugno 2019, rigettò l’appello. Avverso tale decisione la soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la sentenza d’appello per aver ritenuto non contestata la sopravvenuta inefficacia del vincolo per scadenza del termine, con violazione dell’art. 115 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 645, 163 e 183 c.p.c. La Corte osserva che la decisione impugnata si regge su due distinte rationes decidendi: la mancata contestazione della scadenza e l’assenza di prova del rinnovo per tardiva produzione del provvedimento che l’avrebbe accertato.

Quanto alla prima ratio, i giudici di legittimità ribadiscono che l’accertamento della contestazione o non contestazione è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione, richiamando Cass. n. 27490 del 2019 e Cass. n. 8994 del 2021. Nella specie la motivazione esiste e supera il minimo costituzionale indicato da Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014: la banca aveva richiamato l’atto di preteso rinnovo proprio per negarne la natura e l’opponibilità, sicché era da escludere una volontà di non contestare.

La censura avverso la seconda ratio è parimenti infondata. Il provvedimento del Presidente del Tribunale di Padova, prodotto per comprovare il rinnovo del vincolo, non poteva essere assimilato all’esibizione di un precedente giurisprudenziale, attività che può essere svolta anche in sede di discussione. Esso costituiva invece prova documentale di un fatto rilevante ai sensi dell’art. 2697 c.c. e, come tale, incontrava la preclusione dell’art. 345 c.p.c., secondo il principio già espresso da Cass. n. 10285 del 2009. Il motivo è altresì privo di autosufficienza.

Il secondo motivo, che denunciava l’omesso esame della questione di nullità del vincolo, è infondato. Una volta accertata la non contestazione della sopravvenuta inefficacia e la mancata prova del rinnovo, il rigetto dell’appello trovava fondamento autonomo e sufficiente, rendendo superfluo ogni esame della validità originaria del vincolo.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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