Correzione dell’omessa indicazione di una delle sentenze impugnate (Cass. civ. Sez. V n. 14531 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale della sentenza o della ordinanza della Corte di cassazione è emendabile, ex artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., tutte le volte in cui l’omessa enunciazione di un elemento che risulti chiaramente desumibile dal tenore dell’atto integri una mera difformità tra la volontà espressa e la sua rappresentazione grafica. Nel procedimento di correzione degli errori materiali, di natura amministrativa e privo di una parte soccombente in senso proprio, non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali. Il ricorso per revocazione per errore di fatto, proposto autonomamente avverso lo stesso provvedimento, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la correzione abbia già eliminato il vizio denunciato. Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla inammissibilità sopravvenuta, restando il meccanismo sanzionatorio circoscritto alla inammissibilità originaria.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2007 relativo alla omessa dichiarazione di un’area edificabile. La C.T.R. della Lombardia, con due distinte sentenze, si era pronunziata sulla pretesa impositiva e sulle sanzioni applicate alla società contribuente.
Avverso entrambe le pronunzie il Comune proponeva ricorso per cassazione. La Corte accoglieva il ricorso limitatamente ad alcuni motivi, annullando una sola delle due sentenze impugnate e rinviando alla C.T.R. in diversa composizione. Il Comune proponeva allora due separati ricorsi: uno per la correzione dell’errore materiale, l’altro per la revocazione per errore di fatto. La società contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda anzitutto l’ammissibilità dell’istanza di correzione ex artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. La Corte rileva che la precedente ordinanza, nella intestazione, nella parte motiva e nel dispositivo, aveva omesso qualsiasi riferimento a una delle due sentenze di appello, pur essendo entrambe state oggetto di impugnazione con il medesimo ricorso.
Tale omissione costituisce errore materiale emendabile, poiché la volontà della Corte era chiaramente diretta a esaminare l’intero atto impugnatorio: le due sentenze concernono lo stesso atto e la medesima questione relativa all’ammontare e alla riduzione delle sanzioni. L’istanza di correzione è pertanto accolta.
La Corte individua analiticamente gli interventi correttivi: l’integrazione della intestazione con l’inciso riguardante la seconda sentenza; l’integrazione dell’ultimo paragrafo del “Fatto”; la modifica del passaggio in “Diritto”, con il passaggio dal singolare al plurale delle decisioni cassate; la correzione del dispositivo nel senso di “cassa le decisioni impugnate” in luogo di “cassa la decisione impugnata”. Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento corretto.
Sul ricorso per revocazione, proposto autonomamente dal medesimo ricorrente, la Corte dichiara la inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’accoglimento della correzione ha già eliminato il vizio che ne costituiva il presupposto.
Quanto alle spese, il Collegio esclude ogni statuizione: nel procedimento di correzione non vi è parte soccombente in senso proprio, trattandosi di procedimento di natura amministrativa. Infine, la Corte esclude l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la cui ratio è di scoraggiare le impugnazioni dilatorie, restando il meccanismo limitato alla inammissibilità originaria e non a quella sopravvenuta.
Nota della Redazione
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